(Allegato-art. 24)
                             Articolo 24 
 
                          Incompatibilita' 
 
1. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile  con
l'esercizio delle cariche accademiche di Rettore, Prorettore vicario,
Direttore di dipartimento, Preside di facolta', Direttore  di  centro
di ricerca e Direttore della Scuola "istruzione a distanza". 
2. I professori e i ricercatori a  tempo  definito  possono  svolgere
attivita'   libero-professionali   e   di   lavoro   autonomo   anche
continuative, purche' non  determinino  situazioni  di  conflitto  di
interesse rispetto all'Ateneo. 
3. I professori e i ricercatori di ruolo possono svolgere, nei limiti
previsti da apposito regolamento, attivita' didattica  e  di  ricerca
presso universita' o enti di  ricerca  italiani  o  stranieri  previa
autorizzazione  del  Rettore  che  valuta   la   compatibilita'   con
l'adempimento degli obblighi istituzionali.