Articolo 24 Incompatibilita' 1. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio delle cariche accademiche di Rettore, Prorettore vicario, Direttore di dipartimento, Preside di facolta', Direttore di centro di ricerca e Direttore della Scuola "istruzione a distanza". 2. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo. 3. I professori e i ricercatori di ruolo possono svolgere, nei limiti previsti da apposito regolamento, attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca italiani o stranieri previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali.