Articolo 25 Collegio di disciplina 1. Il Collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi al personale docente di ruolo e a esprimere in merito parere conclusivo per il Consiglio di amministrazione. 2. Il Collegio di disciplina e' composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, tutti a tempo pieno, e da altrettanti membri supplenti. Il Collegio di disciplina dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato per una sola volta. 3. I membri del Collegio di disciplina e il loro Presidente sono designati dal Rettore, su proposta del Senato accademico. Quest'ultimo sceglie tra candidati indicati dai Dipartimenti che indicano un candidato per fascia, in modo che siano rappresentate tutte le macroaree. 4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, secondo le modalita' definite da apposito regolamento. In particolare, il Collegio e' presieduto da un professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i professori ordinari la sezione e' formata dal Presidente e da due professori ordinari. Per i professori associati la sezione e' formata dal Presidente e' da due professori associati. Per i ricercatori la sezione e' formata dal Presidente e da due ricercatori. 5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dalla normativa vigente, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 6. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti ove competente, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina. 7. Il procedimento si estingue qualora la decisione del Consiglio di amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti. 8. Il termine di cui al comma precedente e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. 9. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina. 10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.