(Allegato-art. 25)
                             Articolo 25 
 
                       Collegio di disciplina 
 
1. Il Collegio  di  disciplina  e'  competente  a  svolgere  la  fase
istruttoria  dei  procedimenti  disciplinari  relativi  al  personale
docente di ruolo e a esprimere in merito  parere  conclusivo  per  il
Consiglio di amministrazione. 
2. Il Collegio di disciplina e' composto da sette  membri  effettivi,
di cui tre  professori  ordinari,  due  professori  associati  e  due
ricercatori  a  tempo  indeterminato,  tutti  a  tempo  pieno,  e  da
altrettanti membri supplenti.  Il  Collegio  di  disciplina  dura  in
carica tre anni e puo' essere rinnovato per una sola volta. 
3. I membri del Collegio di disciplina  e  il  loro  Presidente  sono
designati  dal  Rettore,   su   proposta   del   Senato   accademico.
Quest'ultimo sceglie tra  candidati  indicati  dai  Dipartimenti  che
indicano un candidato per fascia, in  modo  che  siano  rappresentate
tutte le macroaree. 
4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del  giudizio
fra pari, nel rispetto  del  contraddittorio,  secondo  le  modalita'
definite da apposito regolamento.  In  particolare,  il  Collegio  e'
presieduto da un professore ordinario e si articola in  tre  sezioni.
Per i professori ordinari la sezione e' formata dal Presidente  e  da
due professori ordinari. Per i professori  associati  la  sezione  e'
formata  dal  Presidente  e'  da  due  professori  associati.  Per  i
ricercatori  la  sezione  e'  formata  dal  Presidente   e   da   due
ricercatori. 
5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore  che,  per
ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una  sanzione  piu'
grave della censura tra  quelle  previste  dalla  normativa  vigente,
entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette
gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 
6. Il  Collegio  di  disciplina,  uditi  il  Rettore  ovvero  un  suo
delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione
disciplinare, eventualmente assistito da  un  difensore  di  fiducia,
entro trenta  giorni  esprime  parere  sulla  proposta  avanzata  dal
Rettore,  sia  in  relazione  alla  rilevanza  dei  fatti  sul  piano
disciplinare sia in relazione al tipo  di  sanzione  da  irrogare,  e
trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione  per  l'assunzione
delle conseguenti deliberazioni. Entro trenta giorni dalla  ricezione
del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la  rappresentanza
degli studenti ove competente, infligge la  sanzione  ovvero  dispone
l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere  vincolante
espresso dal Collegio di disciplina. 
7. Il procedimento si estingue qualora la decisione del Consiglio  di
amministrazione non intervenga  nel  termine  di  centottanta  giorni
dalla data di trasmissione degli atti. 
8. Il termine di  cui  al  comma  precedente  e'  sospeso  fino  alla
ricostituzione del Collegio di disciplina  ovvero  del  Consiglio  di
amministrazione  nel  caso  in  cui  siano  in  corso  le  operazioni
preordinate alla  formazione  degli  stessi  che  ne  impediscono  il
regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non  piu'
di due volte e per un periodo non  superiore  a  sessanta  giorni  in
relazione a ciascuna  sospensione,  ove  il  Collegio  di  disciplina
ritenga di dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi
istruttori. 
9. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste  istruttorie
avanzate dal Collegio di disciplina. 
10.  Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  articolo,   il
procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato  dalla
normativa vigente.