(Allegato-art. 28)
                             Articolo 28 
 
                       Modifiche dello Statuto 
 
1. Le modifiche dello Statuto sono approvate a  maggioranza  assoluta
dei membri del Senato accademico, previo parere favorevole,  espresso
a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione. 
2. La proposte di modifica dello Statuto  possono  essere  presentate
dai membri del Senato accademico e del Consiglio di  amministrazione,
dai Consigli di dipartimento e dalle Giunte delle facolta'. 
3. La procedura per l'adozione delle modifiche  e'  disciplinata  nel
Regolamento generale dell'Ateneo. 
4. Le modifiche di Statuto  sono  emanate  dal  Rettore  con  proprio
decreto secondo la normativa vigente.