Articolo 28 Modifiche dello Statuto 1. Le modifiche dello Statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei membri del Senato accademico, previo parere favorevole, espresso a maggioranza assoluta, del Consiglio di amministrazione. 2. La proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dai membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, dai Consigli di dipartimento e dalle Giunte delle facolta'. 3. La procedura per l'adozione delle modifiche e' disciplinata nel Regolamento generale dell'Ateneo. 4. Le modifiche di Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo la normativa vigente.