(Allegato-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                       Finalita' istituzionali 
 
1. L'Ateneo: 
a) afferma la propria funzione pubblica e il proprio carattere laico,
pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, politico
ed economico; 
b)  garantisce  le  liberta'  di  manifestazione  del  pensiero,   di
associazione e  di  riunione,  allo  scopo  di  realizzare  il  pieno
concorso di tutte le proprie componenti alla vita  democratica  della
comunita' universitaria, nel rispetto  delle  convinzioni  politiche,
culturali, etiche e religiose; 
c) elabora e trasmette le  conoscenze  e  promuove  la  qualita'  dei
processi formativi e della ricerca, curando la formazione culturale e
professionale, nonche' la crescita civile degli studenti; 
d) garantisce  ai  singoli  docenti  la  liberta'  di  ricerca  e  di
insegnamento, conformemente all'art, 33, comma 1, della Costituzione,
nel rispetto degli obiettivi formativi previsti  dalle  strutture  di
appartenenza e delle esigenze di coordinamento; 
e) riconosce la pluralita' delle culture che concorrono a  costituire
la propria identita' e si configura come sistema articolato  in  poli
funzionali, in conformita' ai principi di autonomia e decentramento; 
f) concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e  produttivo
del Paese, anche  attivando  forme  di  collaborazione  con  soggetti
nazionali  e  internazionali,  pubblici  e  privati,  che  promuovono
attivita' culturali e  di  ricerca,  in  particolare  partecipando  a
programmi di cooperazione interuniversitaria; 
g) rafforza l'internazionalizzazione anche  attraverso  la  mobilita'
dei docenti e degli studenti, i programmi  integrati  di  studio,  le
iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio
e di  ricerca  e  l'attivazione,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili, di insegnamenti, di  Corsi  di
studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera; 
h) ricusa l'utilizzazione dei risultati delle proprie  attivita'  per
applicazioni contrarie ai principi della dignita'  e  della  liberta'
dell'uomo e della convivenza fra i popoli; 
i) contribuisce  alla  realizzazione  delle  condizioni  che  rendono
effettivo il diritto allo studio; 
j) promuove le attivita' di  orientamento,  informazione  e  sostegno
agli studenti e ne  rende  espliciti  i  criteri  e  la  forma  della
valutazione; 
k)  potenzia  il   sistema   di   autovalutazione   della   qualita',
dell'efficacia e dell'efficienza delle proprie  attivita',  anche  in
termini comparativi tra le strutture, ai fini  della  promozione  del
merito; 
l) adotta le misure necessarie per garantire le pari  opportunita'  e
il benessere del personale e degli studenti; 
m) predispone, anche in  collaborazione  con  soggetti  pubblici  e/o
privati, strumenti e iniziative  per  agevolare  la  frequenza  e  lo
studio  degli  studenti  diversamente  abili  e  per   rimuovere   le
condizioni di svantaggio; 
n) adotta misure a tutela della rappresentanza studentesca,  compresa
la possibilita' di accesso ai dati necessari per  l'esplicazione  dei
compiti a essa attribuiti; 
o) predispone azioni  per  migliorare  la  sicurezza  e  la  qualita'
complessiva delle attivita'; 
p) favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture; 
q) opera con criteri di  trasparenza  e  condivisione,  favorendo  la
partecipazione  di  tutte   le   proprie   componenti   alle   scelte
fondamentali. 
2.  Per  una   migliore   realizzazione   delle   proprie   finalita'
istituzionali e nei limiti delle stesse, l'Ateneo puo' partecipare  a
consorzi e  ad  altre  forme  associative  di  diritto  privato,  ivi
comprese le  societa'  di  capitali,  anche  mediante  partecipazione
finanziaria con le  garanzie  e  secondo  la  disciplina  dettata  da
apposito regolamento. 
3. L'Ateneo promuove lo sviluppo e la gestione dei rapporti  e  delle
attivita' di ricerca e di comune interesse con soggetti esterni,  sia
pubblici sia privati, perseguendo finalita' didattiche, di ricerca  e
istituzionali. 
4. In particolare, l'Ateneo promuove le iniziative di spin off  e  di
start up, al fine di valorizzare  la  ricerca  svolta  nelle  proprie
strutture,  anche  per   offrire   una   concreta   opportunita'   di
collaborazione  ai  laureati.   Promuove   altresi'   iniziative   di
trasferimento tecnologico indirizzate al sistema produttivo. 
5. Compatibilmente con i fini e i compiti di cui sopra, l'Ateneo puo'
svolgere attivita' di consulenza e di servizio,  nel  rispetto  delle
norme previste da apposito regolamento.