Articolo 2 Finalita' istituzionali 1. L'Ateneo: a) afferma la propria funzione pubblica e il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico; b) garantisce le liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le proprie componenti alla vita democratica della comunita' universitaria, nel rispetto delle convinzioni politiche, culturali, etiche e religiose; c) elabora e trasmette le conoscenze e promuove la qualita' dei processi formativi e della ricerca, curando la formazione culturale e professionale, nonche' la crescita civile degli studenti; d) garantisce ai singoli docenti la liberta' di ricerca e di insegnamento, conformemente all'art, 33, comma 1, della Costituzione, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dalle strutture di appartenenza e delle esigenze di coordinamento; e) riconosce la pluralita' delle culture che concorrono a costituire la propria identita' e si configura come sistema articolato in poli funzionali, in conformita' ai principi di autonomia e decentramento; f) concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivita' culturali e di ricerca, in particolare partecipando a programmi di cooperazione interuniversitaria; g) rafforza l'internazionalizzazione anche attraverso la mobilita' dei docenti e degli studenti, i programmi integrati di studio, le iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di insegnamenti, di Corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera; h) ricusa l'utilizzazione dei risultati delle proprie attivita' per applicazioni contrarie ai principi della dignita' e della liberta' dell'uomo e della convivenza fra i popoli; i) contribuisce alla realizzazione delle condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio; j) promuove le attivita' di orientamento, informazione e sostegno agli studenti e ne rende espliciti i criteri e la forma della valutazione; k) potenzia il sistema di autovalutazione della qualita', dell'efficacia e dell'efficienza delle proprie attivita', anche in termini comparativi tra le strutture, ai fini della promozione del merito; l) adotta le misure necessarie per garantire le pari opportunita' e il benessere del personale e degli studenti; m) predispone, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, strumenti e iniziative per agevolare la frequenza e lo studio degli studenti diversamente abili e per rimuovere le condizioni di svantaggio; n) adotta misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilita' di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti a essa attribuiti; o) predispone azioni per migliorare la sicurezza e la qualita' complessiva delle attivita'; p) favorisce la piu' ampia fruizione delle proprie strutture; q) opera con criteri di trasparenza e condivisione, favorendo la partecipazione di tutte le proprie componenti alle scelte fondamentali. 2. Per una migliore realizzazione delle proprie finalita' istituzionali e nei limiti delle stesse, l'Ateneo puo' partecipare a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societa' di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria con le garanzie e secondo la disciplina dettata da apposito regolamento. 3. L'Ateneo promuove lo sviluppo e la gestione dei rapporti e delle attivita' di ricerca e di comune interesse con soggetti esterni, sia pubblici sia privati, perseguendo finalita' didattiche, di ricerca e istituzionali. 4. In particolare, l'Ateneo promuove le iniziative di spin off e di start up, al fine di valorizzare la ricerca svolta nelle proprie strutture, anche per offrire una concreta opportunita' di collaborazione ai laureati. Promuove altresi' iniziative di trasferimento tecnologico indirizzate al sistema produttivo. 5. Compatibilmente con i fini e i compiti di cui sopra, l'Ateneo puo' svolgere attivita' di consulenza e di servizio, nel rispetto delle norme previste da apposito regolamento.