Articolo 4 Codice etico 1. L'Ateneo adotta un codice etico, ai sensi della normativa vigente. Tale codice e' deliberato dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione ed e' emanato dal Rettore. Esso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo. 2. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico, su proposta del Rettore. 3. Salvo che la condotta integri anche un illecito disciplinare, in caso di violazione del codice etico si applicano, nel rispetto del principio di gradualita', le sanzioni del richiamo, della censura e della sospensione temporanea da cariche istituzionali.