(Allegato-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                               Rettore 
 
1. Il Rettore esercita funzioni di  indirizzo,  di  iniziativa  e  di
coordinamento  delle  attivita'  scientifiche  e  didattiche  ed   e'
responsabile del perseguimento delle  finalita'  dell'Ateneo  secondo
criteri di qualita' e nel rispetto dei principi  di  buon  andamento,
efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 
2. In particolare, il Rettore: 
a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo; 
b) presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico  e
dispone che i loro provvedimenti siano portati a esecuzione; 
c) emana i regolamenti  dell'Ateneo  e  gli  altri  provvedimenti  di
carattere generale; 
d) propone il bilancio di previsione annuale, il bilancio  triennale,
il bilancio consuntivo e il  documento  di  programmazione  triennale
dell'Ateneo, anche tenuto conto  delle  proposte  e  dei  pareri  del
Senato accademico e del Consiglio degli studenti; 
e) propone, a seguito  di  predisposizione  da  parte  del  Direttore
generale, una relazione annuale  sulla  situazione  del  personale  e
delle strutture dell'Ateneo da allegare al bilancio consuntivo; 
f) in  caso  di  necessita'  e  di  indifferibile  urgenza  assume  i
provvedimenti di competenza del Consiglio di  amministrazione  e  del
Senato   accademico,   chiedendone   la   ratifica   nella   riunione
immediatamente successiva; 
g) nomina il Prorettore  vicario,  che  lo  sostituisce  in  caso  di
assenza o di impedimento, e eventualmente altri Prorettori o delegati
per l'esercizio di specifiche funzioni nel numero massimo di dieci; 
h) nomina i membri  del  Consiglio  di  amministrazione,  scelti  dal
Senato accademico; 
i) nomina, sentito il Consiglio  di  amministrazione,  i  membri  del
Collegio dei revisori dei conti e il Nucleo di valutazione; 
j) nomina, sentito il Senato accademico, i  membri  del  Collegio  di
disciplina; 
k) propone il Direttore generale; 
l) propone, a seguito  di  predisposizione  da  parte  del  Direttore
generale,  il  piano   generale   di   organizzazione   dei   servizi
dell'Ateneo; 
m) vigila su tutte le strutture dell'Ateneo e garantisce le  liberta'
d'insegnamento e di ricerca del personale docente; 
n) garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno
dell'Ateneo; 
o)  esercita  l'iniziativa  nei  procedimenti  disciplinari  di   cui
all'art. 10 della legge 31 dicembre 2010, n.  240,  e  provvede  agli
incombenti procedurali di sua competenza; irroga, sentito il Collegio
di disciplina, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
avvia i procedimenti anche in caso di violazione  del  Codice  etico,
proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la  materia  non
rientri nelle competenze del Collegio di disciplina; 
p) assume le iniziative necessarie al buon andamento dell'Ateneo; 
q) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri
organi dallo Statuto. 
3. Il Rettore dura in carica sei anni e non e' rieleggibile. 
4. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari a  tempo  pieno  in
servizio presso le universita' italiane. 
5. I candidati devono depositare la propria candidatura, sottoscritta
da  almeno  venticinque  elettori,  unitamente  al  programma  e   al
curriculum, almeno dieci giorni prima della votazione. 
6. L'elettorato attivo spetta: 
a) ai professori e ai ricercatori in organico; 
b) al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di ruolo, con
peso elettorale individuale pari allo 0,2; 
c) agli studenti che fanno parte del Consiglio  degli  studenti,  del
Senato accademico, del Consiglio  di  amministrazione,  delle  Giunte
delle facolta' e dei Consigli dei dipartimenti. 
7. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal  Decano  o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima  fascia
che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, per l'ultimo  lunedi'
del mese di settembre prima della scadenza del Rettore in carica. Nel
caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il
quinto lunedi' successivo  alla  data  della  cessazione.  Il  Decano
provvede altresi' alla costituzione  del  seggio  elettorale  e  alla
designazione del professore  ordinario  che  dovra'  presiederlo;  il
segretario del seggio e' scelto dal presidente tra  i  professori  di
ruolo. 
8. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli  aventi  diritto
nella prima votazione e  a  maggioranza  dei  votanti  nella  seconda
votazione. Qualora nessun  candidato  riporti  tale  maggioranza,  si
procede a una terza votazione con il sistema del ballottaggio  tra  i
due candidati che nella votazione  precedente  abbiano  riportato  il
maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si  svolgono,
rispettivamente, il secondo e il terzo  lunedi'  dopo  la  prima.  E'
eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parita'  di  voti  e'
eletto o entra in ballottaggio il candidato con  maggiore  anzianita'
nel ruolo dei professori di prima fascia  e,  in  caso  di  ulteriore
parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica. 
9. In caso di anticipata cessazione del  suo  predecessore,  l'eletto
assume la carica all'atto della nomina e completa il suo mandato alla
fine del sesto anno.