Articolo 6 Rettore 1. Il Rettore esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. In particolare, il Rettore: a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo; b) presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico e dispone che i loro provvedimenti siano portati a esecuzione; c) emana i regolamenti dell'Ateneo e gli altri provvedimenti di carattere generale; d) propone il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale, il bilancio consuntivo e il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico e del Consiglio degli studenti; e) propone, a seguito di predisposizione da parte del Direttore generale, una relazione annuale sulla situazione del personale e delle strutture dell'Ateneo da allegare al bilancio consuntivo; f) in caso di necessita' e di indifferibile urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, chiedendone la ratifica nella riunione immediatamente successiva; g) nomina il Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e eventualmente altri Prorettori o delegati per l'esercizio di specifiche funzioni nel numero massimo di dieci; h) nomina i membri del Consiglio di amministrazione, scelti dal Senato accademico; i) nomina, sentito il Consiglio di amministrazione, i membri del Collegio dei revisori dei conti e il Nucleo di valutazione; j) nomina, sentito il Senato accademico, i membri del Collegio di disciplina; k) propone il Direttore generale; l) propone, a seguito di predisposizione da parte del Direttore generale, il piano generale di organizzazione dei servizi dell'Ateneo; m) vigila su tutte le strutture dell'Ateneo e garantisce le liberta' d'insegnamento e di ricerca del personale docente; n) garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo; o) esercita l'iniziativa nei procedimenti disciplinari di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 2010, n. 240, e provvede agli incombenti procedurali di sua competenza; irroga, sentito il Collegio di disciplina, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; avvia i procedimenti anche in caso di violazione del Codice etico, proponendo la sanzione al Senato accademico, qualora la materia non rientri nelle competenze del Collegio di disciplina; p) assume le iniziative necessarie al buon andamento dell'Ateneo; q) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto. 3. Il Rettore dura in carica sei anni e non e' rieleggibile. 4. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le universita' italiane. 5. I candidati devono depositare la propria candidatura, sottoscritta da almeno venticinque elettori, unitamente al programma e al curriculum, almeno dieci giorni prima della votazione. 6. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori e ai ricercatori in organico; b) al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di ruolo, con peso elettorale individuale pari allo 0,2; c) agli studenti che fanno parte del Consiglio degli studenti, del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, delle Giunte delle facolta' e dei Consigli dei dipartimenti. 7. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, per l'ultimo lunedi' del mese di settembre prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedi' successivo alla data della cessazione. Il Decano provvede altresi' alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovra' presiederlo; il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra i professori di ruolo. 8. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede a una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedi' dopo la prima. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica. 9. In caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il suo mandato alla fine del sesto anno.