Articolo 8 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo strategico e sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. 2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) approva, a maggioranza assoluta dei propri membri, la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale; b) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo; c) su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, approva il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale, il bilancio consuntivo e il documento di programmazione triennale; d) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale e il bilancio consuntivo; e) esprime, vista la relazione del Nucleo di valutazione, parere sulla relazione annuale del Rettore sulla situazione del personale e delle strutture dell'Ateneo da allegare al bilancio consuntivo; f) esprime, a maggioranza assoluta dei propri membri, parere sulle modifiche dello Statuto; g) adotta, a maggioranza assoluta dei propri membri, il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il Senato accademico; h) esprime parere al Senato accademico sulle proposte di adozione del Regolamento generale dell'Ateneo e degli altri regolamenti, compresi quelli, in materia di didattica e di ricerca, di competenza delle strutture didattiche e di ricerca; i) su proposta del Rettore, conferisce e revoca l'incarico di Direttore generale e delibera sulla risoluzione del relativo rapporto di lavoro; j) nomina, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, i membri del Nucleo di valutazione designati dal Rettore; k) determina gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e la destinazione di tali somme, sentito il Senato accademico; l) delibera, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di Dipartimenti, Facolta', Centri di ricerca, Corsi di studio e sedi; m) adotta i provvedimenti disciplinari relativamente al personale docente; n) approva le proposte di chiamata del personale docente formulate dai Dipartimenti; o) determina le indennita' di funzione per le cariche istituzionali; p) approva, sentito il Senato accademico, le convenzioni stipulate dall'Ateneo o, nei casi previsti dal Regolamento generale dell'Ateneo, da sue articolazioni, con soggetti pubblici e privati; q) autorizza il Rettore a stare in giudizio; r) esercita le altre attribuzioni demandategli dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ateneo e dalla normativa vigente. 3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da undici membri: a) il Rettore, che lo presiede; b) cinque membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, scelti dal Senato accademico tra quindici candidati proposti dal Rettore, a seguito di avviso pubblicato anche sul sito internet di Ateneo; la verifica dei requisiti dei candidati e' effettuata da un Comitato composto da cinque membri, di cui tre designati dal Senato accademico e due designati dal Rettore, scelti tra il personale in organico dell'Ateneo che non rivesta cariche accademiche; c) tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo scelti dal Senato accademico su proposta del Rettore, anche sulla base di indicazioni richieste a istituzioni di alta cultura nazionali e internazionali, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; la verifica dei requisiti dei candidati e' effettuata dal Comitato di cui alla lettera b); d) due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. 4. Nella nomina dei membri deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 5. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il Prorettore vicario, senza diritto di voto, e il Direttore generale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento del Rettore, il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Prorettore vicario, con diritto di voto. 6. I membri di cui alle lettere b) e c) di cui al precedente comma 3 durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola volta. 7. I membri del Consiglio di amministrazione non possono: a) ricoprire altre cariche accademiche; b) fare parte di altri organi dell'Ateneo, salvo che del Consiglio di dipartimento, della Giunta di facolta', del Consiglio di corso di studio e del Consiglio di centro di ricerca; c) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; d) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; f) assumere incarichi di qualsiasi natura da altre universita' italiane. 8. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo sono dichiarati decaduti dal Rettore. 9. Qualora il Consiglio di amministrazione ritenga di discostarsi da un parere obbligatorio del Senato accademico, la relativa delibera puo' essere adottata solo con il voto favorevole di almeno sette membri.