(Allegato-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di  indirizzo
strategico e sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria e
patrimoniale dell'Ateneo. 
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: 
a)  approva,  a  maggioranza   assoluta   dei   propri   membri,   la
programmazione finanziaria annuale e triennale  e  la  programmazione
del personale; 
b)  vigila   sulla   sostenibilita'   finanziaria   delle   attivita'
dell'Ateneo; 
c) su proposta del Rettore,  previo  parere  del  Senato  accademico,
approva il bilancio di previsione annuale, il bilancio triennale,  il
bilancio consuntivo e il documento di programmazione triennale; 
d) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze il  bilancio  di
previsione annuale, il bilancio triennale e il bilancio consuntivo; 
e) esprime, vista la relazione  del  Nucleo  di  valutazione,  parere
sulla relazione annuale del Rettore sulla situazione del personale  e
delle strutture dell'Ateneo da allegare al bilancio consuntivo; 
f) esprime, a maggioranza assoluta dei propri  membri,  parere  sulle
modifiche dello Statuto; 
g) adotta, a maggioranza assoluta dei propri membri,  il  Regolamento
per l'amministrazione, la  finanza  e  la  contabilita',  sentito  il
Senato accademico; 
h) esprime parere al Senato accademico sulle proposte di adozione del
Regolamento generale dell'Ateneo e degli altri regolamenti,  compresi
quelli, in materia di didattica e di  ricerca,  di  competenza  delle
strutture didattiche e di ricerca; 
i) su  proposta  del  Rettore,  conferisce  e  revoca  l'incarico  di
Direttore generale e delibera sulla risoluzione del relativo rapporto
di lavoro; 
j) nomina, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico,  i
membri del Nucleo di valutazione designati dal Rettore; 
k) determina gli importi delle tasse e dei contributi a carico  degli
studenti  e  la  destinazione  di  tali  somme,  sentito  il   Senato
accademico; 
l) delibera, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o  la
soppressione di Dipartimenti, Facolta', Centri di ricerca,  Corsi  di
studio e sedi; 
m) adotta i provvedimenti  disciplinari  relativamente  al  personale
docente; 
n) approva le proposte di chiamata del  personale  docente  formulate
dai Dipartimenti; 
o) determina le indennita' di funzione per le cariche istituzionali; 
p) approva, sentito il Senato accademico,  le  convenzioni  stipulate
dall'Ateneo  o,  nei   casi   previsti   dal   Regolamento   generale
dell'Ateneo, da sue articolazioni, con soggetti pubblici e privati; 
q) autorizza il Rettore a stare in giudizio; 
r) esercita le altre attribuzioni  demandategli  dallo  Statuto,  dai
regolamenti dell'Ateneo e dalla normativa vigente. 
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da undici membri: 
a) il Rettore, che lo presiede; 
b) cinque membri appartenenti ai ruoli  dell'Ateneo  in  possesso  di
comprovata  competenza  in   campo   gestionale   e   di   esperienza
professionale di alto livello  con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione scientifica culturale, scelti  dal  Senato  accademico
tra quindici candidati proposti dal  Rettore,  a  seguito  di  avviso
pubblicato anche  sul  sito  internet  di  Ateneo;  la  verifica  dei
requisiti dei candidati e' effettuata  da  un  Comitato  composto  da
cinque membri, di cui tre  designati  dal  Senato  accademico  e  due
designati  dal  Rettore,  scelti  tra  il   personale   in   organico
dell'Ateneo che non rivesta cariche accademiche; 
c) tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo scelti dal Senato
accademico su proposta del Rettore, anche sulla base  di  indicazioni
richieste a istituzioni di alta cultura nazionali  e  internazionali,
tra personalita' italiane  o  straniere  in  possesso  di  comprovata
competenza in campo gestionale e di esperienza professionale di  alto
livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica
culturale; la verifica dei requisiti dei candidati e' effettuata  dal
Comitato di cui alla lettera b); 
d) due rappresentanti degli studenti eletti da tutti gli studenti  in
regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di
dottorato di ricerca e  scelti  tra  gli  studenti  che  non  abbiano
superato il primo anno fuori corso ai  corsi  di  laurea,  di  laurea
magistrale e di dottorato di ricerca. 
4. Nella nomina  dei  membri  deve  essere  rispettato  il  principio
costituzionale  delle  pari   opportunita'   tra   uomini   e   donne
nell'accesso agli uffici pubblici. 
5. Alle riunioni del  Consiglio  di  amministrazione  partecipano  il
Prorettore vicario, senza diritto di voto, e il  Direttore  generale,
con funzioni di segretario e  senza  diritto  di  voto.  In  caso  di
assenza o di impedimento del Rettore, il Consiglio di amministrazione
e' presieduto dal Prorettore vicario, con diritto di voto. 
6. I membri di cui alle lettere b) e c) di cui al precedente comma  3
durano in carica 
quattro anni  e  possono  essere  rinnovati  per  una  sola  volta  I
rappresentanti degli 
studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti una sola
volta. 
7. I membri del Consiglio di amministrazione non possono: 
a) ricoprire altre cariche accademiche; 
b) fare parte di altri organi dell'Ateneo, salvo che del Consiglio di
dipartimento, della Giunta di facolta', del  Consiglio  di  corso  di
studio e del Consiglio di centro di ricerca; 
c) rivestire incarichi di natura politica per la durata del mandato; 
d) ricoprire la carica di  Rettore  o  far  parte  del  Consiglio  di
amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o
del Collegio dei revisori dei conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e
alla  valutazione  delle  attivita'   universitarie   nel   Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  nell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 
f) assumere  incarichi  di  qualsiasi  natura  da  altre  universita'
italiane. 
8. I membri del Consiglio di amministrazione che, senza  giustificato
motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive  dell'organo  sono
dichiarati decaduti dal Rettore. 
9. Qualora il Consiglio di amministrazione ritenga di discostarsi  da
un parere obbligatorio del Senato accademico,  la  relativa  delibera
puo' essere adottata solo con il  voto  favorevole  di  almeno  sette
membri.