Art. 10 Composizione e durata delle Commissioni di appello 1. Ciascuna commissione e' composta da un presidente, da un segretario, dai rispettivi supplenti, e da quattro membri nominati dal Ministero, secondo i criteri di cui al comma 2, e dura in carica due anni. 2. Il presidente e il relativo supplente sono scelti dal Ministero tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; il segretario e due supplenti sono designati tra i funzionari del Ministero; i quattro membri sono scelti dal segretario, per ciascuna seduta di degustazione, a rotazione nell'ambito di un elenco di 10 tecnici degustatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 4, depositato presso il Comitato di cui all'articolo 16 del decreto legislativo. Detti tecnici ed esperti degustatori sono designati come segue dai rispettivi Enti ed Organismi: n. 4 componenti dalle Regioni; n. 2 componenti dal Comitato di cui all'articolo 16 del decreto legislativo; n. 2 componenti dall'Associazione Enologi Enotecnici italiani; n. 2 membri dalla Federazione nazionale dei Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP. 3. I membri designati di cui al comma 2 non possono contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di primo grado competenti per il territorio della relativa commissione di appello.