Art. 10 
 
 
         Composizione e durata delle Commissioni di appello 
 
  1. Ciascuna  commissione  e'  composta  da  un  presidente,  da  un
segretario, dai rispettivi supplenti, e da  quattro  membri  nominati
dal Ministero, secondo i criteri di cui al comma 2, e dura in  carica
due anni. 
  2. Il presidente e il relativo supplente sono scelti dal  Ministero
tra esperti di chiara fama nel settore vitivinicolo; il segretario  e
due supplenti sono  designati  tra  i  funzionari  del  Ministero;  i
quattro membri sono scelti dal segretario,  per  ciascuna  seduta  di
degustazione, a rotazione nell'ambito di  un  elenco  di  10  tecnici
degustatori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 4,
depositato presso il Comitato di  cui  all'articolo  16  del  decreto
legislativo. Detti tecnici ed esperti degustatori sono designati come
segue dai rispettivi Enti ed Organismi: 
    n. 4 componenti dalle Regioni; 
    n. 2 componenti dal Comitato di cui all'articolo 16  del  decreto
legislativo; 
    n. 2 componenti dall'Associazione Enologi Enotecnici italiani; 
    n. 2 membri dalla Federazione nazionale dei  Consorzi  di  tutela
dei vini DOP e IGP. 
  3.  I  membri  designati  di   cui   al   comma   2   non   possono
contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di
primo grado competenti per il territorio della  relativa  commissione
di appello.