Art. 11 
 
 
        Compiti e funzionamento delle Commissioni di appello 
 
  1. La commissione di appello esplica la propria  attivita'  con  la
presenza di cinque componenti compreso il presidente. Nel caso in cui
sia impossibile sostituire un componente assente, la Commissione puo'
funzionare con quattro componenti compreso il Presidente. 
  2. Per ogni campione degustato, il presidente e i componenti  della
commissione di appello redigono una scheda  individuale,  secondo  il
modello  approvato  dal  Ministero  e  riportato   nell'allegato   3,
sottoscritta  dal  presidente  e  dal  segretario.  Dalla  scheda  di
degustazione individuale deve risultare,  in  particolare,  per  ogni
campione degustato, il giudizio di "idoneita'" o di "non  idoneita'";
in tale ultimo caso risulta la sintetica motivazione del giudizio. E'
infine compilata una scheda  riepilogativa  degli  elementi  rilevati
nelle singole schede, da sottoscrivere da parte del presidente e  del
segretario  della   commissione.   Il   giudizio   definitivo   della
commissione di appello e' espresso a maggioranza. In caso di  parita'
prevale il voto del presidente. 
  3. L'esito del giudizio definitivo della commissione di appello  e'
comunicato, entro 3 giorni a  mezzo  di  lettera  raccomandata,  alla
Ditta interessata e alla struttura di controllo. 
  4.  Nel  caso  di  conferma  del  giudizio  di   "non   idoneita'",
l'interessato puo' provvedere, se del  caso,  alla  riclassificazione
della relativa partita di vino in conformita' alla vigente  normativa
nazionale e comunitaria.