Art. 11 Compiti e funzionamento delle Commissioni di appello 1. La commissione di appello esplica la propria attivita' con la presenza di cinque componenti compreso il presidente. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la Commissione puo' funzionare con quattro componenti compreso il Presidente. 2. Per ogni campione degustato, il presidente e i componenti della commissione di appello redigono una scheda individuale, secondo il modello approvato dal Ministero e riportato nell'allegato 3, sottoscritta dal presidente e dal segretario. Dalla scheda di degustazione individuale deve risultare, in particolare, per ogni campione degustato, il giudizio di "idoneita'" o di "non idoneita'"; in tale ultimo caso risulta la sintetica motivazione del giudizio. E' infine compilata una scheda riepilogativa degli elementi rilevati nelle singole schede, da sottoscrivere da parte del presidente e del segretario della commissione. Il giudizio definitivo della commissione di appello e' espresso a maggioranza. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. L'esito del giudizio definitivo della commissione di appello e' comunicato, entro 3 giorni a mezzo di lettera raccomandata, alla Ditta interessata e alla struttura di controllo. 4. Nel caso di conferma del giudizio di "non idoneita'", l'interessato puo' provvedere, se del caso, alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformita' alla vigente normativa nazionale e comunitaria.