Art. 12 Funzioni del presidente e del segretario delle Commissioni di appello 1. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, il presidente ed il segretario delle commissioni di appello esercitano le funzioni rispettivamente previste per il presidente e per il segretario delle commissioni di degustazione all'articolo 7. 2. Il segretario della commissione di appello e' incaricato del disbrigo degli affari di natura tecnico-amministrativa inerenti al funzionamento delle commissioni stesse e all'attuazione degli esami organolettici di appello. 3. In particolare, il segretario provvede a: a) prendere in carico, separatamente per le commissioni di appello dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, i ricorsi ed i relativi campioni, previo controllo della loro integrita', ed a curarne il buono stato di conservazione fino alla effettuazione degli esami organolettici; b) assicurare la disponibilita' e la funzionalita' della sala di degustazione e delle attrezzature occorrenti per la degustazione; c) assicurare gli adempimenti tecnici necessari per la effettuazione degli esami organolettici, con particolare riguardo alla anonimizzazione dei campioni ed alla presentazione del prodotto nelle condizioni ottimali; d) redigere e conservare i verbali delle riunioni delle commissioni di appello.