Art. 12 
 
 
Funzioni del presidente e del segretario delle Commissioni di appello 
 
  1. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, il  presidente  ed
il segretario delle commissioni di  appello  esercitano  le  funzioni
rispettivamente previste per il presidente e per il segretario  delle
commissioni di degustazione all'articolo 7. 
  2. Il segretario della commissione di  appello  e'  incaricato  del
disbrigo degli affari di natura  tecnico-amministrativa  inerenti  al
funzionamento delle commissioni stesse e all'attuazione  degli  esami
organolettici di appello. 
  3. In particolare, il segretario provvede a: 
    a) prendere  in  carico,  separatamente  per  le  commissioni  di
appello dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, i ricorsi
ed i relativi campioni, previo controllo della loro integrita', ed  a
curarne il buono stato di conservazione fino alla effettuazione degli
esami organolettici; 
    b) assicurare la disponibilita' e la funzionalita' della sala  di
degustazione e delle attrezzature occorrenti per la degustazione; 
    c)  assicurare  gli  adempimenti   tecnici   necessari   per   la
effettuazione degli esami  organolettici,  con  particolare  riguardo
alla anonimizzazione dei campioni ed alla presentazione del  prodotto
nelle condizioni ottimali; 
    d)  redigere  e  conservare  i  verbali  delle   riunioni   delle
commissioni di appello.