Art. 15 
 
 
Misure atte ad assicurare la rispondenza tra la certificazione  e  le
        relative partite - Adempimenti struttura di controllo 
 
  1. Al fine di  assicurare  la  rispondenza  tra  i  certificati  di
idoneita' alla D.O.C.G. o alla D.O.C. e le relative partite di  vino,
nonche' l'espletamento dei controlli  prescritti,  i  detentori,  per
ciascuna partita certificata o porzione della stessa partita: 
    a) conservano agli atti i certificati di idoneita' per 5 anni; 
    b) annotano nel registro di carico e scarico e  nel  registro  di
imbottigliamento gli estremi del certificato di idoneita'; 
    c) nel registro di imbottigliamento, o nel  registro  di  partita
per i vini spumanti, negli appositi conto di carico dei  contrassegni
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo ritirati  e  conto  di
scarico dei contrassegni utilizzati, indicano i riferimenti al numero
ed alla serie dei contrassegni stessi, o del numero di lotto, in caso
di vini DOC che hanno optato per tale sistema di tracciabilita' delle
partite certificate. 
  2. Le strutture di controllo competenti per le specifiche DO o  IGT
sono  tenute,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma   16,   del   decreto
legislativo, ad inserire nel SIAN, i dati riferiti  all'attivita'  di
controllo e di certificazione prevista nel presente  decreto  per  le
relative partite.