Art. 15 Misure atte ad assicurare la rispondenza tra la certificazione e le relative partite - Adempimenti struttura di controllo 1. Al fine di assicurare la rispondenza tra i certificati di idoneita' alla D.O.C.G. o alla D.O.C. e le relative partite di vino, nonche' l'espletamento dei controlli prescritti, i detentori, per ciascuna partita certificata o porzione della stessa partita: a) conservano agli atti i certificati di idoneita' per 5 anni; b) annotano nel registro di carico e scarico e nel registro di imbottigliamento gli estremi del certificato di idoneita'; c) nel registro di imbottigliamento, o nel registro di partita per i vini spumanti, negli appositi conto di carico dei contrassegni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo ritirati e conto di scarico dei contrassegni utilizzati, indicano i riferimenti al numero ed alla serie dei contrassegni stessi, o del numero di lotto, in caso di vini DOC che hanno optato per tale sistema di tracciabilita' delle partite certificate. 2. Le strutture di controllo competenti per le specifiche DO o IGT sono tenute, ai sensi dell'art. 13, comma 16, del decreto legislativo, ad inserire nel SIAN, i dati riferiti all'attivita' di controllo e di certificazione prevista nel presente decreto per le relative partite.