Art. 16 Termini di applicazione e disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, all'articolo 9, comma 2, all'articolo 14, comma 2 e 3, e di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino a tale termine sono applicabili le corrispondenti disposizioni del DM 25 luglio 2003 richiamato in premessa. 2. Il disposto di cui all'articolo 1, comma 3, relativo al periodo di validita' delle certificazioni per i vini DOCG e DOC, e' applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2010. E' fatta salva la validita' delle certificazioni rilasciate per le relative partite antecedentemente al predetto termine di entrata in vigore. 3. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) ed al comma 7, lettera b) dell'articolo 6, i soggetti gia' iscritti all'"elenco dei tecnici degustatori" e all'"elenco degli esperti degustatori" ai sensi dell'articolo 6, comma 3, qualora non lo avessero gia' effettuato, devono dichiarare alla competente Regione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la/e denominazione/i interessate, per le quali e' stata maturata la comprovata esperienza professionale, producendo la relativa documentazione di cui all'articolo 6, commi 6 e 8. Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2011 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: Romano Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2011 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 154