Art. 2 Definizione, collocazione e identificazione della partita di vino da destinare alla certificazione analitica e organolettica 1. Per partita di vino si intende una massa omogenea di prodotto, da destinare alla verifica annuale dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione delle specifiche DOCG, DOC e IGT, proveniente da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta: in un unico o piu' recipienti; in piccoli recipienti (botti con capacita' massima di 10 ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie, collocati nello stesso stabilimento. Gli stessi recipienti devono essere identificati in conformita' alle disposizioni di cui al Capo III del Reg. CE n. 436/2009 e di cui all'articolo 5 del D.M. 3 luglio 2003, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del DM 23 dicembre 2009. 2. Fatte salve le limitazioni connesse all'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo e fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, in caso di assemblaggio di partite gia' certificate per la medesima tipologia DOCG o DOC, appartenenti o meno alla stessa annata, per la partita coacervata, da ritenere una nuova partita cosi' come definita al comma 1, deve essere prodotta, a cura del detentore entro 3 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'assemblaggio, alla struttura di controllo apposita autocertificazione, sottoscritta dall'enologo di cui alla legge n. 129/1991 - o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consente l'effettuazione delle determinazioni analitiche appresso indicate - responsabile del processo di assemblaggio, che attesti la conformita' della partita assemblata ai parametri chimico - fisici stabiliti dall'articolo 26 del regolamento CE n. 607/2009 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione.