Art. 2 
 
 
  Definizione, collocazione e identificazione della partita di vino 
     da destinare alla certificazione analitica e organolettica 
 
  1. Per partita di vino si intende una massa omogenea  di  prodotto,
da  destinare  alla  verifica  annuale  dei  requisiti  previsti  dal
disciplinare  di  produzione  delle  specifiche  DOCG,  DOC  e   IGT,
proveniente da un unico  processo  di  omogeneizzazione  della  massa
stessa e contenuta: 
    in un unico o piu' recipienti; 
    in  piccoli  recipienti  (botti  con  capacita'  massima  di   10
ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie, collocati nello  stesso
stabilimento. Gli stessi recipienti  devono  essere  identificati  in
conformita' alle disposizioni di cui al  Capo  III  del  Reg.  CE  n.
436/2009 e di cui all'articolo 5 del D.M. 3 luglio 2003,  tuttora  in
vigore ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del DM 23 dicembre 2009. 
  2. Fatte salve le limitazioni connesse all'obbligo dell'indicazione
in etichetta dell'annata di produzione delle uve cui all'articolo  6,
comma 10, del decreto  legislativo  e  fatte  salve  le  misure  piu'
restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione,  in
caso di assemblaggio di partite  gia'  certificate  per  la  medesima
tipologia DOCG o DOC, appartenenti o meno alla stessa annata, per  la
partita coacervata, da ritenere una nuova partita cosi' come definita
al comma 1, deve essere prodotta, a cura del detentore entro 3 giorni
lavorativi  dalla  data  di  effettuazione  dell'assemblaggio,   alla
struttura  di  controllo  apposita  autocertificazione,  sottoscritta
dall'enologo di cui alla legge n.  129/1991  -  o  di  altro  tecnico
abilitato  all'esercizio  della  professione,  il   cui   ordinamento
professionale   consente   l'effettuazione    delle    determinazioni
analitiche  appresso  indicate  -  responsabile   del   processo   di
assemblaggio, che attesti la conformita' della partita assemblata  ai
parametri chimico - fisici stabiliti dall'articolo 26 del regolamento
CE n. 607/2009 e di quelli previsti dallo specifico  disciplinare  di
produzione.