Art. 3 
 
 
              Presentazione richiesta prelievo campione 
              Prelievo campione dalla relativa partita 
 
  1. Il detentore di una partita di  vino  che  intende  ottenere  la
certificazione a DOCG o a DOC della stessa partita, presenta apposita
richiesta, su modulo  conforme  all'allegato  1,  alla  struttura  di
controllo. La richiesta e' presentata, per via informatica, o a mezzo
fax, non prima che la  partita  abbia  raggiunto  le  caratteristiche
minime al consumo previste dal  disciplinare  di  produzione  per  la
relativa tipologia regolamentata. Tuttavia,  fatte  salve  le  misure
piu' restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione,
la predetta richiesta di  prelievo  puo'  essere  effettuata  con  un
anticipo  di  30  giorni  rispetto  alla  scadenza  del  periodo   di
invecchiamento o affinamento obbligatorio  previsto  dagli  specifici
disciplinari  ai  fini  dell'immissione  al  consumo  della  relativa
tipologia di vino. 
  2. Ai fini degli esami analitici per i vini IGT, mediante controlli
a campione, il prelievo e' disposto direttamente dalla  struttura  di
controllo, conformemente alle condizioni ed alle modalita'  operative
stabilite nel relativo piano dei controlli. 
  3. Nel caso dei vini "novelli" e di altre tipologie di vini DOCG  o
DOC  che,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  per   ragioni
commerciali, sono immessi al consumo entro un breve lasso di tempo  a
partire dalla  vendemmia  la  richiesta  di  prelievo  e'  presentata
antecedentemente alla denuncia di produzione delle  uve,  dichiarando
mediante autocertificazione che sono stati rispettati gli adempimenti
tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente  in  materia.
La struttura di controllo, una volta  in  possesso  della  necessaria
documentazione, provvede ad effettuare gli opportuni controlli. 
  4. Il prelievo dei campioni e' programmato  ed  effettuato  a  cura
della struttura di controllo. 
  5. Il campionamento di ciascuna partita e' effettuato dal personale
incaricato  dalla  struttura  di  controllo,  di  seguito  denominato
"prelevatore", nel rispetto delle condizioni  di  cui  ai  successivi
commi. 
  6.  Il  prelevamento  del  campione  dalla   partita   cosi'   come
identificata  all'articolo  2,  comma  1,  per  la  quale  e'   stata
dichiarata dal detentore l'uniformita' qualitativa, il  campionamento
stesso e' effettuato a sondaggio sull'intera partita. 
  7. Nel caso dei vini spumanti elaborati in bottiglia,  il  prelievo
puo' essere effettuato precedentemente all'operazione  di  sboccatura
della relativa partita,  mediante  il  prelievo  degli  esemplari  di
campione all'uopo sboccati. 
  8. Qualora  trattasi  di  campione  di  vino  spumante  o  di  vino
frizzante prodotto in recipiente chiuso (autoclave), il prelievo puo'
essere  effettuato,  anche  nella   fase   di   elaborazione,   prima
dell'imbottigliamento    direttamente    dall'autoclave,    adottando
apparecchiature atte a far si' che l'operazione avvenga senza perdita
di pressione. 
  9. Per l'espletamento delle operazioni di prelievo, il  prelevatore
ha diritto di accedere nei locali dove e' conservata  la  partita  di
vino e  preliminarmente  al  prelievo  provvede  ad  identificare  la
partita, cosi' come individuata all'articolo 2, comma 1. A  tal  fine
prende visione della documentazione ufficiale atta  ad  accertare  la
provenienza  del  prodotto,  la   tipologia,   la   sua   rispondenza
quantitativa, nonche' l'ubicazione delle partite del vino oggetto  di
prelievo. 
  10. Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei  propri  compiti,
rilevi una  situazione  di  difformita'  tra  la  consistenza  e  gli
elementi identificativi della partita rispetto  a  quelli  risultanti
dagli atti documentali  sospende  le  operazioni  di  prelevamento  e
procede secondo quanto previsto dal piano dei controlli autorizzato. 
  11. Effettuati gli accertamenti di cui al comma 9, il  prelevatore,
in caso di vini DOCG e DOC, provvede al prelevamento del campione  in
sei esemplari. Tali esemplari sono cosi' utilizzati: 
    a) uno e' affidato al detentore della partita; 
    b) uno e' destinato all'esame chimico-fisico; 
    c) uno e' destinato all'esame organolettico; 
    d) uno  e'  conservato  per  l'eventuale  esame  da  parte  della
commissione di appello; 
    e) due sono tenuti di riserva per almeno sei mesi da parte  della
struttura di controllo, per eventuali ulteriori esami  chimico-fisici
e organolettici. 
  12. Per il prelievo del campione ai fini dell'esame  analitico  per
vini IGT ed per l'eventuale ripetizione dell'esame organolettico  per
i vini DOCG il  campione  e'  prelevato  in  quattro  esemplari,  non
dovendosi  effettuare   rispettivamente   l'esame   organolettico   e
l'eventuale esame organolettico d'appello per i vini  IGT  e  l'esame
chimico-fisico e l'eventuale ulteriore esame chimico-fisico  in  caso
di ripetizione dell'esame organolettico per i vini DOCG. 
  13. La  capacita'  dei  recipienti  per  i  singoli  esemplari  del
campione, in deroga alle misure previste dall'art. 6  del  D.P.R.  26
marzo 1980, n. 327, e' compresa tra  0,375  e  1  litro;  gli  stessi
recipienti  sono  chiusi  ermeticamente.  Per   i   recipienti   gia'
confezionati   dal   produttore-imbottigliatore   si    procede    al
prelevamento delle confezioni esistenti per numero di pezzi e  volume
corrispondenti. 
  14. Sulla  chiusura  di  ogni  recipiente  e'  apposto  un  sigillo
cartaceo recante la dizione: "vino DOC o DOCG o  IGT  -  campione  di
controllo esente da  documento  di  accompagnamento  ai  sensi  della
vigente normativa",  completato  da  un'ala  staccabile  nella  quale
figurano il numero e la data del verbale di prelievo, il quantitativo
della  partita  e  le  firme  del   prelevatore   e   dell'incaricato
dell'azienda che assiste al prelievo. 
  15. Al momento del  prelievo  e'  redatto,  in  duplice  copia,  un
verbale secondo il modello di cui all'allegato 2,  dal  quale  devono
risultare i seguenti elementi: 
    a) numero del verbale; 
    b) data e ora del prelevamento; 
    c) nominativo del prelevatore; 
    d) denominazione dell'azienda e relativo indirizzo; 
    e) nominativo del titolare dell'azienda o di un  suo  fiduciario,
specificatamente delegato, incaricato di presenziare al prelevamento; 
    f) modalita' di prelevamento, specificando che  le  stesse  hanno
garantito l'uniformita' qualitativa di cui al comma 6; 
    g) descrizione delle partite di vino:  quantitativo,  provenienza
del relativo prodotto, tipologia, recipienti; 
    h) dichiarazione attestante che  tutti  i  campioni  asportati  e
quello lasciato in custodia sono stati  sigillati  con  l'apposizione
sulle apposite ali staccabili  delle  firme  del  prelevatore  e  del
responsabile dell'azienda; 
    i) indicazione relativa al numero  d'ordine  del  prelievo  della
stessa  partita,  indicando  "primo  prelievo"  o  "prelievo  per  la
ripetizione dell'esame organolettico di partita D.O.C.G." o "prelievo
per partita gia' giudicata non idonea all'esame  chimico-  fisico"  o
"prelievo   per   partita   gia'   giudicata   rivedibile   all'esame
organolettico". 
  16. I verbali sono sottoscritti dal prelevatore  e  dall'incaricato
dell'azienda. 
  17.  Delle  due  copie  del  verbale,  una  copia   e'   consegnata
all'azienda e la seconda copia rimane alla  struttura  di  controllo,
unitamente agli esemplari di campione. 
  18. I  campioni  sono  presi  in  carico,  entro  il  primo  giorno
lavorativo  successivo  al  prelievo,  e  conservati  a  cura   della
struttura di controllo. 
  19. Fatte salve le disposizioni  piu'  restrittive  previste  negli
specifici disciplinari di produzione, le partite di vino, dalle quali
sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo
e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel  periodo
compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame analitico
e organolettico o analitico, fatta  eccezione  per  eventuali  cause,
relative alle operazioni di cantina o commerciali che non  consentono
il rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione  stabiliti
nel presente decreto. In tali casi i relativi travasi o  spostamenti,
in ogni caso nell'ambito della zona di vinificazione delimitata dallo
specifico disciplinare di produzione, sono preventivamente comunicati
alla struttura di controllo ed annotati nei registri di cantina.