Art. 3 Presentazione richiesta prelievo campione Prelievo campione dalla relativa partita 1. Il detentore di una partita di vino che intende ottenere la certificazione a DOCG o a DOC della stessa partita, presenta apposita richiesta, su modulo conforme all'allegato 1, alla struttura di controllo. La richiesta e' presentata, per via informatica, o a mezzo fax, non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata. Tuttavia, fatte salve le misure piu' restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, la predetta richiesta di prelievo puo' essere effettuata con un anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza del periodo di invecchiamento o affinamento obbligatorio previsto dagli specifici disciplinari ai fini dell'immissione al consumo della relativa tipologia di vino. 2. Ai fini degli esami analitici per i vini IGT, mediante controlli a campione, il prelievo e' disposto direttamente dalla struttura di controllo, conformemente alle condizioni ed alle modalita' operative stabilite nel relativo piano dei controlli. 3. Nel caso dei vini "novelli" e di altre tipologie di vini DOCG o DOC che, nel rispetto della normativa vigente e per ragioni commerciali, sono immessi al consumo entro un breve lasso di tempo a partire dalla vendemmia la richiesta di prelievo e' presentata antecedentemente alla denuncia di produzione delle uve, dichiarando mediante autocertificazione che sono stati rispettati gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia. La struttura di controllo, una volta in possesso della necessaria documentazione, provvede ad effettuare gli opportuni controlli. 4. Il prelievo dei campioni e' programmato ed effettuato a cura della struttura di controllo. 5. Il campionamento di ciascuna partita e' effettuato dal personale incaricato dalla struttura di controllo, di seguito denominato "prelevatore", nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi commi. 6. Il prelevamento del campione dalla partita cosi' come identificata all'articolo 2, comma 1, per la quale e' stata dichiarata dal detentore l'uniformita' qualitativa, il campionamento stesso e' effettuato a sondaggio sull'intera partita. 7. Nel caso dei vini spumanti elaborati in bottiglia, il prelievo puo' essere effettuato precedentemente all'operazione di sboccatura della relativa partita, mediante il prelievo degli esemplari di campione all'uopo sboccati. 8. Qualora trattasi di campione di vino spumante o di vino frizzante prodotto in recipiente chiuso (autoclave), il prelievo puo' essere effettuato, anche nella fase di elaborazione, prima dell'imbottigliamento direttamente dall'autoclave, adottando apparecchiature atte a far si' che l'operazione avvenga senza perdita di pressione. 9. Per l'espletamento delle operazioni di prelievo, il prelevatore ha diritto di accedere nei locali dove e' conservata la partita di vino e preliminarmente al prelievo provvede ad identificare la partita, cosi' come individuata all'articolo 2, comma 1. A tal fine prende visione della documentazione ufficiale atta ad accertare la provenienza del prodotto, la tipologia, la sua rispondenza quantitativa, nonche' l'ubicazione delle partite del vino oggetto di prelievo. 10. Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformita' tra la consistenza e gli elementi identificativi della partita rispetto a quelli risultanti dagli atti documentali sospende le operazioni di prelevamento e procede secondo quanto previsto dal piano dei controlli autorizzato. 11. Effettuati gli accertamenti di cui al comma 9, il prelevatore, in caso di vini DOCG e DOC, provvede al prelevamento del campione in sei esemplari. Tali esemplari sono cosi' utilizzati: a) uno e' affidato al detentore della partita; b) uno e' destinato all'esame chimico-fisico; c) uno e' destinato all'esame organolettico; d) uno e' conservato per l'eventuale esame da parte della commissione di appello; e) due sono tenuti di riserva per almeno sei mesi da parte della struttura di controllo, per eventuali ulteriori esami chimico-fisici e organolettici. 12. Per il prelievo del campione ai fini dell'esame analitico per vini IGT ed per l'eventuale ripetizione dell'esame organolettico per i vini DOCG il campione e' prelevato in quattro esemplari, non dovendosi effettuare rispettivamente l'esame organolettico e l'eventuale esame organolettico d'appello per i vini IGT e l'esame chimico-fisico e l'eventuale ulteriore esame chimico-fisico in caso di ripetizione dell'esame organolettico per i vini DOCG. 13. La capacita' dei recipienti per i singoli esemplari del campione, in deroga alle misure previste dall'art. 6 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, e' compresa tra 0,375 e 1 litro; gli stessi recipienti sono chiusi ermeticamente. Per i recipienti gia' confezionati dal produttore-imbottigliatore si procede al prelevamento delle confezioni esistenti per numero di pezzi e volume corrispondenti. 14. Sulla chiusura di ogni recipiente e' apposto un sigillo cartaceo recante la dizione: "vino DOC o DOCG o IGT - campione di controllo esente da documento di accompagnamento ai sensi della vigente normativa", completato da un'ala staccabile nella quale figurano il numero e la data del verbale di prelievo, il quantitativo della partita e le firme del prelevatore e dell'incaricato dell'azienda che assiste al prelievo. 15. Al momento del prelievo e' redatto, in duplice copia, un verbale secondo il modello di cui all'allegato 2, dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento; c) nominativo del prelevatore; d) denominazione dell'azienda e relativo indirizzo; e) nominativo del titolare dell'azienda o di un suo fiduciario, specificatamente delegato, incaricato di presenziare al prelevamento; f) modalita' di prelevamento, specificando che le stesse hanno garantito l'uniformita' qualitativa di cui al comma 6; g) descrizione delle partite di vino: quantitativo, provenienza del relativo prodotto, tipologia, recipienti; h) dichiarazione attestante che tutti i campioni asportati e quello lasciato in custodia sono stati sigillati con l'apposizione sulle apposite ali staccabili delle firme del prelevatore e del responsabile dell'azienda; i) indicazione relativa al numero d'ordine del prelievo della stessa partita, indicando "primo prelievo" o "prelievo per la ripetizione dell'esame organolettico di partita D.O.C.G." o "prelievo per partita gia' giudicata non idonea all'esame chimico- fisico" o "prelievo per partita gia' giudicata rivedibile all'esame organolettico". 16. I verbali sono sottoscritti dal prelevatore e dall'incaricato dell'azienda. 17. Delle due copie del verbale, una copia e' consegnata all'azienda e la seconda copia rimane alla struttura di controllo, unitamente agli esemplari di campione. 18. I campioni sono presi in carico, entro il primo giorno lavorativo successivo al prelievo, e conservati a cura della struttura di controllo. 19. Fatte salve le disposizioni piu' restrittive previste negli specifici disciplinari di produzione, le partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame analitico e organolettico o analitico, fatta eccezione per eventuali cause, relative alle operazioni di cantina o commerciali che non consentono il rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione stabiliti nel presente decreto. In tali casi i relativi travasi o spostamenti, in ogni caso nell'ambito della zona di vinificazione delimitata dallo specifico disciplinare di produzione, sono preventivamente comunicati alla struttura di controllo ed annotati nei registri di cantina.