Art. 4 Esami analitici per i vini DOP e IGP e relativo procedimento - Determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti 1. L'esame analitico dei campioni prelevati e' effettuato presso il laboratorio scelto dalla struttura di controllo, tra quelli autorizzati dal Ministero ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007, art. 185 quinquies, previo accertamento della conformita' ai criteri generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Detta scelta, tra i vari laboratori autorizzati, tiene in particolare conto dei criteri di efficienza, efficacia ed, economicita'. 2. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall'articolo 26 del regolamento CE n. 607/2009 e quelli caratteristici della DO e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione. 3. Fatto salvo che all'atto dell'immissione al consumo i vini spumanti e frizzanti DOP e IGP devono possedere un tenore di anidride carbonica (espresso in sovrappressione in bar a 20 °C) entro i limiti previsti dagli specifici disciplinari, conformemente alla normativa comunitaria di riferimento, al fine di tener conto delle eventuali fisiologiche perdite di sovrappressione che si possono verificare in fase di confezionamento, per quanto concerne l'esito della determinazione analitica complementare di cui all'articolo 26, lett. a) ii), del regolamento CE n. 607/2009, le relative partite di prodotto sono da ritenere idonee anche nel caso in cui il tenore di anidride carbonica, determinato sull'apposito campione, differisce entro un limite del 10 % rispetto ai predetti limiti. Nel caso di prodotto elaborato in autoclave il tenore di CO2 puo' essere rilevato direttamente sul vaso vinario mediante manometro tarato, corretto a 20 C°; il dato rilevato tiene conto della predetta tolleranza. 4. L'esito negativo dell'analisi comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude il successivo esame organolettico per i vini DOCG e DOC. In tal caso la struttura di controllo, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'analisi, ne informa l'azienda interessata, anche a mezzo fax, telex o telegramma. 5. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito negativo di cui al precedente comma 4, l'azienda interessata puo' richiedere alla struttura di controllo per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di vini DOP e IGP. 6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, eventuali ricorsi contro l'esito dell'esame analitico devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, la struttura di controllo comunica la non idoneita' del prodotto alla azienda interessata che, se del caso, puo' provvedere alla riclassificazione in conformita' alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 7. In caso di presentazione del ricorso, l'ulteriore analisi e' effettuata su un esemplare di campione di cui all'art. 3, comma 11, lett. e) presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. In caso di conferma dell'esito negativo, entro i termini e con le modalita' di cui al comma 4, la struttura di controllo ne da' comunicazione all'azienda interessata.