Art. 4 
 
Esami analitici per i vini  DOP  e  IGP  e  relativo  procedimento  -
  Determinazione dell'analisi complementare  dell'anidride  carbonica
  nei vini frizzanti e spumanti 
 
  1. L'esame analitico dei campioni prelevati e' effettuato presso il
laboratorio  scelto  dalla  struttura  di   controllo,   tra   quelli
autorizzati dal Ministero ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007, art. 185
quinquies, previo accertamento della conformita' ai criteri  generali
stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Detta scelta,  tra  i
vari laboratori autorizzati, tiene in particolare conto  dei  criteri
di efficienza, efficacia ed, economicita'. 
  2. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi
stabiliti dall'articolo 26 del regolamento CE n.  607/2009  e  quelli
caratteristici della DO e IGT in questione  indicati  nel  rispettivo
disciplinare di produzione. 
  3. Fatto salvo che  all'atto  dell'immissione  al  consumo  i  vini
spumanti e frizzanti DOP e IGP devono possedere un tenore di anidride
carbonica (espresso in sovrappressione in bar a 20 °C) entro i limiti
previsti dagli specifici disciplinari, conformemente  alla  normativa
comunitaria di riferimento, al fine di tener  conto  delle  eventuali
fisiologiche perdite di sovrappressione che si possono verificare  in
fase  di  confezionamento,  per   quanto   concerne   l'esito   della
determinazione analitica complementare di cui all'articolo 26,  lett.
a) ii), del regolamento  CE  n.  607/2009,  le  relative  partite  di
prodotto sono da ritenere idonee anche nel caso in cui il  tenore  di
anidride carbonica, determinato  sull'apposito  campione,  differisce
entro un limite del 10 % rispetto ai predetti  limiti.  Nel  caso  di
prodotto elaborato in autoclave il tenore di CO2 puo' essere rilevato
direttamente sul vaso vinario mediante manometro tarato,  corretto  a
20 C°; il dato rilevato tiene conto della predetta tolleranza. 
  4. L'esito  negativo  dell'analisi  comporta  che  la  partita  sia
dichiarata non idonea e preclude il  successivo  esame  organolettico
per i vini DOCG e DOC. In tal caso la struttura di  controllo,  entro
tre  giorni  dalla  data  di  ricevimento  dell'analisi,  ne  informa
l'azienda interessata, anche a mezzo fax, telex o telegramma. 
  5.  Entro  sette  giorni  dalla   ricezione   della   comunicazione
dell'esito  negativo  di  cui  al  precedente  comma   4,   l'azienda
interessata puo'  richiedere  alla  struttura  di  controllo  per  la
relativa  partita  un  eventuale  nuovo  prelievo,  ai   fini   della
ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione  che  la
partita  possa  essere  ancora  oggetto  di  pratiche  e  trattamenti
enologici ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria vigente  in
materia di vini DOP e IGP. 
  6. Fatto salvo quanto disposto al  precedente  comma  5,  eventuali
ricorsi contro l'esito dell'esame analitico devono essere  presentati
entro sette giorni dal  ricevimento  della  comunicazione.  Trascorso
tale termine  in  assenza  di  ricorso,  la  struttura  di  controllo
comunica la non idoneita' del prodotto alla azienda interessata  che,
se del caso, puo' provvedere alla  riclassificazione  in  conformita'
alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
  7. In caso di presentazione del  ricorso,  l'ulteriore  analisi  e'
effettuata su un esemplare di campione di cui all'art. 3,  comma  11,
lett. e) presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che  ha
effettuato la prima analisi. In caso di conferma dell'esito negativo,
entro i termini e con le modalita' di cui al comma 4, la struttura di
controllo ne da' comunicazione all'azienda interessata.