Art. 6 
 
 
Criteri per la formazione degli elenchi  dei  tecnici  degustatori  e
                            degli esperti 
 
  1. Presso le Regioni interessate alla produzione di vini DOCG e DOC
sono istituiti l'"Elenco dei tecnici degustatori" e  l'"Elenco  degli
esperti degustatori". Gli iscritti a tali elenchi possono  esercitare
la propria attivita' per tutti  i  vini  DOCG  e  DOC  ricadenti  sul
territorio della relativa Regione o, in caso  di  DO  interregionali,
delle relative Regioni. 
  2. Le Regioni possono delegare la funzione di cui al comma  1  alle
competenti Camere di commercio. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti agli  Elenchi
dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" tenuti  dalle
competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 2003,  sono
trasferiti d'ufficio negli elenchi di cui al comma 1. 
  4. A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  per
l'iscrizione nell'elenco dei tecnici  degustatori  sono  richiesti  i
seguenti requisiti: 
    a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati: 
      diploma di  perito  agrario  specializzato  in  viticoltura  ed
enologia od enotecnico; 
      diploma di enologo; 
      diploma di laurea in scienze agrarie con  specializzazione  nel
settore enologico; 
      diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari  con
specializzazione nel 
      settore enologico; 
      titoli equipollenti conseguiti all'estero; 
    b) esercizio documentato, nei due  anni  precedenti  la  data  di
presentazione  della  domanda  di   iscrizione,   dell'attivita'   di
degustatore, in forma continuativa,  per  i  vini  DOCG  o  DOC,  con
l'indicazione della/e denominazione/i per le quali e' stata  maturata
la comprovata esperienza professionale. 
  5. Nella domanda i richiedenti dichiarano: 
    a) il cognome e il nome, il  luogo  e  la  data  di  nascita,  la
residenza; 
    b) i titoli di studio di cui alla lettera  a)  del  comma  4  del
presente  articolo,   con   l'esatta   indicazione   della   data   e
dell'istituto o della universita' presso cui gli  stessi  sono  stati
conseguiti. 
  6. La rispondenza al requisito di cui al comma 4,  lettera  b),  e'
dimostrata allegando alla domanda idonea documentazione  dalla  quale
risulti l'effettivo svolgimento dell'attivita' per il periodo  minimo
prescritto. 
  7. Per l'iscrizione  nell'elenco  degli  esperti  degustatori  sono
richiesti i seguenti requisiti: 
    a) partecipazione a corsi organizzati da  associazioni  nazionali
ufficialmente riconosciute operanti nel  settore  della  degustazione
dei vini e superamento di esami sostenuti  a  conclusione  dei  corsi
stessi; 
    b) esercizio  della  attivita'  di  degustazione  per  almeno  un
biennio antecedentemente alla data di presentazione della domanda per
la/e denominazione/i interessata/e. 
  8. Per  l'iscrizione  nell'elenco  degli  esperti  degustatori,  si
osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui ai commi  5
e 6, fatto salvo che la documentazione da allegare alla domanda  deve
essere riferita ai requisiti di cui al comma 7.