Art. 6 Criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti 1. Presso le Regioni interessate alla produzione di vini DOCG e DOC sono istituiti l'"Elenco dei tecnici degustatori" e l'"Elenco degli esperti degustatori". Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attivita' per tutti i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della relativa Regione o, in caso di DO interregionali, delle relative Regioni. 2. Le Regioni possono delegare la funzione di cui al comma 1 alle competenti Camere di commercio. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti agli Elenchi dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 2003, sono trasferiti d'ufficio negli elenchi di cui al comma 1. 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti: a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati: diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico; diploma di enologo; diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico; diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico; titoli equipollenti conseguiti all'estero; b) esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attivita' di degustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC, con l'indicazione della/e denominazione/i per le quali e' stata maturata la comprovata esperienza professionale. 5. Nella domanda i richiedenti dichiarano: a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza; b) i titoli di studio di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto o della universita' presso cui gli stessi sono stati conseguiti. 6. La rispondenza al requisito di cui al comma 4, lettera b), e' dimostrata allegando alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attivita' per il periodo minimo prescritto. 7. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti: a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi; b) esercizio della attivita' di degustazione per almeno un biennio antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e. 8. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori, si osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui ai commi 5 e 6, fatto salvo che la documentazione da allegare alla domanda deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 7.