Art. 7 
 
 
      Attivita' commissioni degustazione - Criteri e procedure 
 
  1. Il presidente  della  commissione  assicura  il  rispetto  delle
procedure tecniche di degustazione, predisponendo, con l'ausilio  del
segretario, il  piano  di  attivita'  della  commissione  e  cura  lo
svolgimento di ciascuna seduta di degustazione. 
  2. Il segretario  della  commissione  di  degustazione  esplica  le
seguenti funzioni: 
    a) cura, nell'ambito della competente struttura  di  controllo  o
della competente camera di commercio, la presa in carico dei campioni
mediante la loro registrazione cronologica su  apposito  registro  di
carico, nonche' la conservazione dei campioni stessi; 
    b) convoca la commissione e, in apertura di seduta,  verifica  il
numero legale; 
    c)  predispone  la  preparazione  dei  campioni  ai  fini   della
degustazione,  attivando  tutte  le  misure  necessarie  a  garantire
l'anonimato degli stessi; 
    d) assiste alle riunioni della commissione  di  degustazione,  ne
redige  i  relativi  verbali  su  apposito  registro,   comunica   le
risultanze alla struttura di controllo. 
  3. La degustazione ha luogo su campioni resi anonimi dal segretario
della commissione. 
  4. Le commissioni sono validamente costituite con la  presenza  del
presidente e di  quattro  componenti.  In  caso  di  impedimento  del
presidente, questi e' sostituito dal relativo supplente. In  caso  di
impedimento di uno o piu' componenti, gli stessi sono  sostituiti  da
altri componenti scelti con i criteri di cui all'art. 5, comma 7.  Il
giudizio e' espresso a maggioranza. Nel caso in cui  sia  impossibile
sostituire un componente assente, la Commissione puo' funzionare  con
quattro componenti compreso il Presidente. In  tale  fattispecie,  in
caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente. 
  5. Nel corso di una riunione non  possono  essere  assoggettati  ad
esame piu' di 20 campioni. La  stessa  commissione  puo'  effettuare,
nell'arco di una giornata, non piu' di due riunioni,  previo  congruo
intervallo tra le stesse. 
  6.  Per  ogni  campione  degustato  e'  compilata  apposita  scheda
individuale di valutazione, secondo il modello di cui all'allegato  3
al presente decreto. Dalla scheda risulta: 
    a) la data della riunione della commissione; 
    b) il giudizio espresso,  che  puo'  essere  di  "idoneita'",  di
"rivedibilita'", o di "non idoneita'"; 
    c)  la  sintetica   motivazione   del   giudizio   in   caso   di
"rivedibilita'" o di "non idoneita'"; 
    d) la firma del presidente, del componente e del segretario della
commissione. 
  E'  infine  compilata  una  scheda  riepilogativa  degli   elementi
rilevati nelle singole schede, da firmare da parte del  presidente  e
del segretario della commissione. 
  7. Nel caso di giudizio di "idoneita'" la  struttura  di  controllo
rilascia la certificazione positiva per la relativa partita. 
  8. Nei casi di giudizio di "rivedibilita'" e di "non idoneita'", la
comunicazione  all'interessato  e'  effettuata  dalla  struttura   di
controllo, a mezzo di fax  o  posta  elettronica  certificata,  entro
cinque giorni dall'emanazione del giudizio e contiene le  motivazioni
tecniche del giudizio. 
  9. Qualora il campione  risulti  "rivedibile",  l'interessato  puo'
richiedere, previa effettuazione delle pratiche  enologiche  ammesse,
una nuova campionatura per il definitivo giudizio  entro  il  termine
massimo di 60 giorni dalla comunicazione. In  tal  caso  deve  essere
ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. Per il  prelievo  dei  nuovi
campioni, per l'espletamento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame
organolettico valgono gli stessi termini e condizioni previsti per la
prima campionatura. In caso di nuovo giudizio di "rivedibilita'",  il
medesimo e' da considerare di "non idoneita'". 
  10. Trascorso il termine stabilito dal comma 9, il prodotto per  il
quale non sia stata richiesta nuova campionatura  e'  da  considerare
"non idoneo" e la struttura di controllo effettua entro 5  giorni  la
relativa comunicazione alla Ditta interessata. 
  11. Qualora il campione sia giudicato "non  idoneo",  l'interessato
puo' presentare ricorso alla competente commissione di appello di cui
al  successivo  art.  13,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione. 
  12. Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di  "non
idoneita'" da parte della commissione di appello, l'interessato  puo'
provvedere,  se  del  caso,  alla  riclassificazione  della  relativa
partita di vino in conformita' alla  vigente  normativa  nazionale  e
comunitaria.