Art. 7 Attivita' commissioni degustazione - Criteri e procedure 1. Il presidente della commissione assicura il rispetto delle procedure tecniche di degustazione, predisponendo, con l'ausilio del segretario, il piano di attivita' della commissione e cura lo svolgimento di ciascuna seduta di degustazione. 2. Il segretario della commissione di degustazione esplica le seguenti funzioni: a) cura, nell'ambito della competente struttura di controllo o della competente camera di commercio, la presa in carico dei campioni mediante la loro registrazione cronologica su apposito registro di carico, nonche' la conservazione dei campioni stessi; b) convoca la commissione e, in apertura di seduta, verifica il numero legale; c) predispone la preparazione dei campioni ai fini della degustazione, attivando tutte le misure necessarie a garantire l'anonimato degli stessi; d) assiste alle riunioni della commissione di degustazione, ne redige i relativi verbali su apposito registro, comunica le risultanze alla struttura di controllo. 3. La degustazione ha luogo su campioni resi anonimi dal segretario della commissione. 4. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza del presidente e di quattro componenti. In caso di impedimento del presidente, questi e' sostituito dal relativo supplente. In caso di impedimento di uno o piu' componenti, gli stessi sono sostituiti da altri componenti scelti con i criteri di cui all'art. 5, comma 7. Il giudizio e' espresso a maggioranza. Nel caso in cui sia impossibile sostituire un componente assente, la Commissione puo' funzionare con quattro componenti compreso il Presidente. In tale fattispecie, in caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente. 5. Nel corso di una riunione non possono essere assoggettati ad esame piu' di 20 campioni. La stessa commissione puo' effettuare, nell'arco di una giornata, non piu' di due riunioni, previo congruo intervallo tra le stesse. 6. Per ogni campione degustato e' compilata apposita scheda individuale di valutazione, secondo il modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. Dalla scheda risulta: a) la data della riunione della commissione; b) il giudizio espresso, che puo' essere di "idoneita'", di "rivedibilita'", o di "non idoneita'"; c) la sintetica motivazione del giudizio in caso di "rivedibilita'" o di "non idoneita'"; d) la firma del presidente, del componente e del segretario della commissione. E' infine compilata una scheda riepilogativa degli elementi rilevati nelle singole schede, da firmare da parte del presidente e del segretario della commissione. 7. Nel caso di giudizio di "idoneita'" la struttura di controllo rilascia la certificazione positiva per la relativa partita. 8. Nei casi di giudizio di "rivedibilita'" e di "non idoneita'", la comunicazione all'interessato e' effettuata dalla struttura di controllo, a mezzo di fax o posta elettronica certificata, entro cinque giorni dall'emanazione del giudizio e contiene le motivazioni tecniche del giudizio. 9. Qualora il campione risulti "rivedibile", l'interessato puo' richiedere, previa effettuazione delle pratiche enologiche ammesse, una nuova campionatura per il definitivo giudizio entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione. In tal caso deve essere ripetuta anche l'analisi chimico-fisica. Per il prelievo dei nuovi campioni, per l'espletamento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame organolettico valgono gli stessi termini e condizioni previsti per la prima campionatura. In caso di nuovo giudizio di "rivedibilita'", il medesimo e' da considerare di "non idoneita'". 10. Trascorso il termine stabilito dal comma 9, il prodotto per il quale non sia stata richiesta nuova campionatura e' da considerare "non idoneo" e la struttura di controllo effettua entro 5 giorni la relativa comunicazione alla Ditta interessata. 11. Qualora il campione sia giudicato "non idoneo", l'interessato puo' presentare ricorso alla competente commissione di appello di cui al successivo art. 13, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. 12. Nel caso di mancato ricorso o di conferma del giudizio di "non idoneita'" da parte della commissione di appello, l'interessato puo' provvedere, se del caso, alla riclassificazione della relativa partita di vino in conformita' alla vigente normativa nazionale e comunitaria.