Art. 9 
 
 
           Procedimento di appello - disposizioni generali 
 
  1. Il ricorso avverso il giudizio di  "non  idoneita'"  pronunciato
dalle commissioni di degustazione e' proposto  dall'interessato  alle
competenti commissioni di  appello  per  i  vini  D.O.C.G.  e  D.O.C.
dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, istituite  presso
la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP - Ministero delle
Politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive del mondo rurale e della qualita'  -  Direzione
generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - Ufficio SAQ
IX. 
  2. Il ricorso e' depositato presso la struttura di  controllo  che,
entro sette giorni, lo  trasmette,  a  spese  dell'interessato,  alla
commissione di appello unitamente ad un campione del  vino  giudicato
"non idoneo", all'uopo accantonato e  custodito  presso  la  predetta
struttura   di   controllo,   trasmettendo   altresi'   la   relativa
documentazione  di  "non  idoneita'"  e  il  certificato  di  analisi
chimico-fisica, nonche' il recapito di fax  o  di  posta  elettronica
certificata  dell'istante  ai  fini  della   comunicazione   di   cui
all'articolo 14, comma 4.