Art. 9 Procedimento di appello - disposizioni generali 1. Il ricorso avverso il giudizio di "non idoneita'" pronunciato dalle commissioni di degustazione e' proposto dall'interessato alle competenti commissioni di appello per i vini D.O.C.G. e D.O.C. dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, istituite presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP - Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - Ufficio SAQ IX. 2. Il ricorso e' depositato presso la struttura di controllo che, entro sette giorni, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione di appello unitamente ad un campione del vino giudicato "non idoneo", all'uopo accantonato e custodito presso la predetta struttura di controllo, trasmettendo altresi' la relativa documentazione di "non idoneita'" e il certificato di analisi chimico-fisica, nonche' il recapito di fax o di posta elettronica certificata dell'istante ai fini della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 4.