(Allegato-art. 6)
                               Art. 6 
 
6.1 Contrassegni 
La carne di Vitellone  Bianco  dell'Appennino  Centrale  deve  essere
immessa al consumo provvista di particolare contrassegno  a  garanzia
dell'origine e dell'identificazione del prodotto. Il contrassegno  e'
costituito  dal  logo  riportato  di  seguito  recante   la   scritta
"Vitellone  Bianco  dell'Appennino  Centrale".  Il  contrassegno   ha
dimensioni di cm 5 x 5 con base superiore arrotondata e  riporta:  al
centro un bovino stilizzato con un 5 formante la testa  e  con  gambe
composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta;  alla  base
il nome della razza (Chianina, Marchigiana, Romagnola) e sui tre lati
rimanenti la scritta Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Il  contrassegno  deve  essere  apposto  con  caratteri   chiari   ed
indelebili, nettamente distinti  da  ogni  altra  scritta  ed  essere
seguito dalla menzione Indicazione  Geografica  Protetta  e/o  I.G.P.
L'apposizione del contrassegno deve essere effettuata al mattatoio da
un esperto incaricato dall'organismo di controllo. 
Il contrassegno deve essere impresso sulla superficie della carcassa,
in corrispondenza della  faccia  esterna  dei  18  tagli  di  seguito
elencati (specificando tra parentesi le relative basi muscolari): 
- 1) muscolo posteriore (tibiale  anteriore  e  posteriore,  peroneo,
estensori  comune,  anteriore  e  laterale  delle  falangi,  flessori
esterno ed interno delle falangi) 
- 2) campanello (gastrocnemio laterale e mediale,  soleo  e  flessore
superficiale delle falangi) 
- 3) girello (semitendinoso) 
-     4)     sottofesa      (bicipite      femorale-lungo      vasto,
paramerale-lungo-vasto) 
- 5) noce (retto anteriore della coscia, vasto intermedio, laterale e
medio) 
- 6) fesa (semimembranoso, adduttore del femore, pettineo,  sartorio,
gracile) 
- 7) scamone (tensore della fascia lata, gluteo medio,  superficiale,
profondo e accessorio) 
- 8)  lombata  (lunghissimo  del  dorso,  lungo  spinoso  e  costale,
trapezio, traverso  spinoso,  intercostale,  elevatore  delle  coste,
piccolo dentato e gran dorsale) 
- 9) costata (trapezio, traverso spinoso del dorso, lungo  costale  e
spinoso, intercostale, lunghissimo del dorso, gran  dorsale,  piccolo
dentato ed elevatore delle coste) 
-  10)  pancia  (obliquo  esterno  ed  interno,  trasverso  e   retto
dell'addome) 
- 11) petto (pettorale profondo  e  superficiale,  trasversale  delle
coste) 
- 12) sottospalla (romboide, trapezio, splenio,  lungo  flessore  del
collo, lungo spinoso e costale, trasverso  spinoso  del  dorso,  gran
dorsale, gran dentato, lunghissimo del dorso, intercostali) 
- 13) reale (intercostale, gran dorsale) 
- 14) collo (romboide, trapezio, splenio, piccolo e grande complesso,
lungo flessore del  collo,  traverso  spinoso,  atloide  del  piccolo
complesso, cleidoccipitale e mastoideo, intertrasversali del collo) 
-  15)  muscolo  anteriore  (estensore  obliquo  ed   anteriore   del
metacarpo, estensore proprio delle dita,  estensore  anteriore  delle
falangi,  cubitale  esterno  ed  interno,  gran   palmare,   flessore
superficiale e profondo delle falangi,  capo  omerale  e  ulnare  del
flessore  profondo  delle  falangi,   capo   radiale   del   flessore
superficiale delle falangi) 
- 16) girello di spalla (sopraspinoso e brachiocefalico) 
- 17) polpa di spalla (bicipite brachiale e pettorale profondo) 
- 18) copertina (sottospinoso e piccolo rotondo). 
Il contrassegno deve essere  conservabile  in  tutte  le  fasi  della
distribuzione. 
 
6.2 Documento di controllo 
L'esperto incaricato dall'Organismo di Controllo provvede,  per  ogni
capo bovino, all'inserimento e alla registrazione  dei  dati  in  una
scheda informatica chiamata documento di controllo. 
Il documento di controllo e' il documento informatico a cui si dovra'
fare riferimento per le  verifiche  del  rispetto  dei  requisiti  di
conformita' e sara' archiviato esclusivamente per via informatica. 
A seguito della registrazione del documento di  controllo,  l'esperto
incaricato provvedera'  alla  apposizione  del  contrassegno  secondo
quanto previsto all'art. 6.1. 
Il documento di controllo, per permettere la verifica  dei  requisiti
di conformita' e i controlli relativi sul rispetto di tali requisiti,
dovra' contenere i seguenti dati: 
 
1. numero identificativo dell'animale (matricola); 
2. azienda di nascita; 
3. aziende di allevamento e/o ingrasso; 
4. movimentazione del capo; 
5. data di nascita; 
6. sesso; 
7. data e numero progressivo di macellazione; 
8. Categoria dell'animale; 
9. Peso della carcassa e del taglio destinato; 
10. conformazione e grasso della carcassa secondo la  classificazione
CE 
11.  denominazione  e  sede  del  mattatoio  dove  e'   avvenuta   la
macellazione; 
12. denominazione e sede del  laboratorio  di  sezionamento  dove  e'
avvenuto il sezionamento; 
13.  indicazione  della  tipologia  di  prodotto  preso   in   carico
(carcassa, mezzena, sesto, quarto, singoli tagli o tagli misti); 
14. denominazione e sede del destinatario: macelleria, laboratorio di
sezionamento, operatore commerciale; 
15. nome dell'esperto incaricato alla certificazione; 
 
6.3 Etichetta 
Conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia
di etichettatura e tracciabilita' della  carne  bovina,  sulla  carne
dovra' essere apposta una etichetta che ne permetta l'identificazione
e la rintracciabilita'. 
L'etichetta dovra' riportare, oltre  ai  dati  obbligatori  richiesti
dalle normative vigenti, le seguenti informazioni: 
 
1. numero di riferimento o codice di rintracciabilita'. 
2. la denominazione "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" e/o il
logo; 
3.  la  dicitura  "Indicazione  Geografica  Protetta"  e/o  il   logo
comunitario  previsto  dalla  normativa   comunitaria   vigente.   E'
possibile l'uso dell'acronimo "I.G.P."; 
4. la razza del soggetto; 
 
Le informazioni di cui ai punti 2,  3,  e  4  del  presente  articolo
possono essere riportate su una etichetta separata e, comunque, sulla
stessa confezione; le informazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente
articolo devono essere riportate entrambe in un'unica etichetta. 
L'etichetta puo' riportare anche le altre informazioni  previste  nel
documento di controllo di cui all'art. 6.2. 
 
6.4 Modalita' di vendita 
La carne e' posta in vendita al taglio o confezionata. 
Nel caso di vendita al taglio l'etichetta deve essere esposta  e  ben
visibile nell'area  del  bancone  di  vendita  destinata  alla  carne
IGP"Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale". La carne  confezionata
porzionata, fresca o surgelata, deve essere confezionata nei seguenti
modi: preconfezionato,  sottovuoto,  atmosfera  modificata.  Essa  e'
posta in vendita solo in confezioni chiuse ed etichettate, riportante
un'etichetta con le informazioni previste all'art. 6.3. 
Il confezionamento puo' avvenire solo in laboratori  di  sezionamento
abilitati e sotto il controllo dell'organo preposto che  consente  la
stampigliatura del logo della Indicazione Geografica  Protetta  sulle
singole confezioni. 
E'  comunque  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non
espressamente prevista.