Art. 5 Metodo di ottenimento Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento e le tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva "Seggiano" D.O.P., devono essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli gli standard qualitativi di cui all'Art.2. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e dove e' possibile, e' ammessa l'irrigazione di soccorso. La difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove e' necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvate dalla Regione Toscana. La raccolta delle olive per la produzione dell'olio extra vergine di oliva "Seggiano" D.O.P dovra' avere inizio a partire dall'invaiatura fino al 15 gennaio. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti. La produzione di olive non potra' essere superiore a Kg 100 per pianta. Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette o altri contenitori rigidi. Per il trasporto delle olive e' vietato l'uso di sacchi o balle. L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire all'aperto, e dove possibile, in appositi locali freschi e arieggiati per evitare fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione. La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 48 ore successive alla raccolta. Le operazioni di oleificazione devono essere precedute da defoliazione e lavaggio delle olive. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. E' vietato il metodo di trasformazione noto col nome di "ripasso", e', inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del "talco". La resa in olio non puo' essere superiore al 30% in peso delle olive. L'olio, prima del confezionamento, deve essere conservato in recipienti in acciaio inox ubicati in locali freschi destinati alla conservazione ottimale del prodotto, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto. E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine "Seggiano" D.O.P. con metodo biologico. La coltivazione delle olive, nonche' l'estrazione ed il confezionamento dell'olio ottenuto devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3, al fine di garantire la rintracciabilita', il controllo e la qualita' del prodotto.