(Allegato-art. 5)
                               Art. 5 
                        Metodo di ottenimento 
 
Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento
e le tecniche di potatura degli  oliveti  destinati  alla  produzione
dell'olio extravergine di  oliva  "Seggiano"  D.O.P.,  devono  essere
quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di  produzione
e comunque atte a conferire alle  olive  ed  agli  oli  gli  standard
qualitativi di cui all'Art.2. Per la gestione del suolo, si  eseguono
delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano  utili  anche
per il controllo delle erbe  infestanti.  E'  consentita  la  pratica
dell'inerbimento.  Nella  concimazione  e'  ammesso   l'utilizzo   di
fertilizzanti organici e/o di sintesi. 
Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate
particolarmente  siccitose  e   dove   e'   possibile,   e'   ammessa
l'irrigazione  di  soccorso.  La  difesa  fitosanitaria  deve  essere
eseguita,  ove  e'  necessario,  in  modo  da   ridurre   al   minimo
indispensabile gli  interventi,  seguendo  le  indicazioni  di  buona
pratica agricola approvate dalla Regione Toscana. 
La raccolta delle olive per la produzione dell'olio extra vergine  di
oliva "Seggiano" D.O.P dovra' avere inizio a partire  dall'invaiatura
fino al 15 gennaio. 
La raccolta deve essere effettuata a mano  oppure  con  l'impiego  di
macchine, a  condizione  che  durante  l'operazione  sia  evitata  la
permanenza delle drupe  sul  terreno.  In  ogni  caso  devono  essere
utilizzate le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive  cadute
naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti.  E'  vietato
l'uso di prodotti chimici che provochino  o  agevolino  l'abscissione
dei frutti. 
La produzione di olive non potra'  essere  superiore  a  Kg  100  per
pianta. 
Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette o
altri contenitori rigidi. Per il trasporto  delle  olive  e'  vietato
l'uso di sacchi o balle. 
L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire
all'aperto, e dove possibile, in appositi locali freschi e arieggiati
per  evitare  fenomeni  di  surriscaldamento  e/o  fermentazione.  La
trasformazione delle olive deve avvenire entro le 48  ore  successive
alla raccolta. 
Le  operazioni  di   oleificazione   devono   essere   precedute   da
defoliazione e lavaggio delle olive. 
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e
fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino  le   caratteristiche
peculiari originarie dei frutti. 
E' vietato il metodo di trasformazione noto col  nome  di  "ripasso",
e', inoltre, vietato il  ricorso  a  prodotti  ad  azione  chimica  o
biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di  estrazione.  Durante
tale fase e' altresi' vietato l'uso del "talco". La resa in olio  non
puo' essere superiore al 30% in peso delle olive. 
L'olio,  prima  del  confezionamento,  deve  essere   conservato   in
recipienti in acciaio inox ubicati in locali freschi  destinati  alla
conservazione ottimale del prodotto, al fine  di  evitare  variazioni
indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche
del prodotto. 
E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine "Seggiano"  D.O.P.
con metodo biologico. 
La   coltivazione   delle   olive,   nonche'   l'estrazione   ed   il
confezionamento   dell'olio   ottenuto   devono   essere   effettuate
nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3,  al
fine di garantire la rintracciabilita', il controllo  e  la  qualita'
del prodotto.