ART. 8 Confezionamento, etichettatura e contrassegni 1- Confezionamento del Riso di Baraggia Il prodotto D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" , per essere ammesso al consumo deve riportare sulla confezione la denominazione precisa della varieta' agraria coltivata nel territorio e non quella di altra consimile, anche quando fosse concesso dalle norme vigenti. Sono previste diverse forme di condizionamento e di confezionamento a seconda del mercato di destinazione. Le confezioni di D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", ai fini dell'immissione al consumo, devono essere dei seguenti pesi espressi in Kg: 0,250 - 0,500 - 1,0 - 2,0 - 5,0 - 10,0 - 25,0 e devono essere presentati in sacchi, sacchetti di stoffa o di materiale plastico igienicamente idoneo a contenere prodotti alimentari, scatole di materiali differenti purche' ammessi dalle norme di legge che regolano le condizioni igienico sanitarie sugli alimenti. 2 - L'etichettatura Le denominazioni che devono comparire in caratteri di stampa sulle confezioni sono: • il contrassegno (D.O.P.) della Comunita' Europea; • il Logo della D.O.P. " Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" , come identificato all'art. 9, che deve figurare sulla confezione in caratteri chiaramente distinguibili per dimensioni e colore, unitamente al predetto contrassegno; • marchi privati delle riserie e pilerie, ragioni sociali, indicazioni varietali. Sono vietate indicazioni laudative od ingannevoli.