(Allegato-art. 8)
                               ART. 8 
            Confezionamento, etichettatura e contrassegni 
 
1- Confezionamento del Riso di Baraggia 
Il prodotto D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese  e  Vercellese"  ,  per
essere  ammesso  al  consumo  deve  riportare  sulla  confezione   la
denominazione precisa della varieta' agraria coltivata nel territorio
e non quella di altra consimile, anche quando  fosse  concesso  dalle
norme vigenti. 
Sono previste diverse forme di condizionamento e di confezionamento a
seconda del mercato di destinazione. 
Le confezioni di D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese",  ai
fini dell'immissione al consumo,  devono  essere  dei  seguenti  pesi
espressi in Kg: 0,250 - 0,500 - 1,0 - 2,0 -  5,0  -  10,0  -  25,0  e
devono  essere  presentati  in  sacchi,  sacchetti  di  stoffa  o  di
materiale  plastico  igienicamente  idoneo   a   contenere   prodotti
alimentari, scatole di materiali  differenti  purche'  ammessi  dalle
norme di legge che regolano le condizioni  igienico  sanitarie  sugli
alimenti. 
 
2 - L'etichettatura 
Le denominazioni che devono comparire in caratteri  di  stampa  sulle
confezioni sono: 
 
• il contrassegno (D.O.P.) della Comunita' Europea; 
• il Logo della D.O.P. " Riso di Baraggia Biellese  e  Vercellese"  ,
come identificato all'art. 9, che deve figurare sulla  confezione  in
caratteri  chiaramente  distinguibili  per   dimensioni   e   colore,
unitamente al predetto contrassegno; 
 
•  marchi  privati  delle  riserie  e   pilerie,   ragioni   sociali,
indicazioni varietali. 
 
Sono vietate indicazioni laudative od ingannevoli.