IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota del 26 ottobre 2011, prot. AOO 155/26/10/2011, presentata dalla Regione Puglia e con la quale, sentito il Comitato promotore della denominazione di origine, e' stata individuata la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia, inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale Autorita' pubblica di controllo designata della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere»; Vista la nota prot. 14808 del 22 novembre 2011 trasmessa dalla Regione Puglia con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; Vista la comunicazione del 2 dicembre 2011 con la quale la Regione Puglia ha individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale sistema di rintracciabilita' delle partite di vino confezionate DOC «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere», il riferimento del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia quale autorita' pubblica di controllo designata per la denominazione di origine controllata di cui sopra; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia; Decreta: Art. 1 1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, via Dante Alighieri, 27, e' designata quale autorita' pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.