IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
   Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio  del  22
ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati  agricoli
e disposizioni specifiche per taluni prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 relativo  alla
riforma  dell'ordinamento  relativo   alle   camere   di   commercio,
industria, artigianato e  agricoltura,  in  attuazione  dell'art.  53
della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
  Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata  dei
vini «Tavoliere delle Puglie» o  «Tavoliere»  nonche'  l'approvazione
del relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la nota  del  26  ottobre  2011,  prot.  AOO  155/26/10/2011,
presentata dalla Regione Puglia e con la quale, sentito  il  Comitato
promotore della denominazione di origine,  e'  stata  individuata  la
Camera di commercio industria artigianato e  agricoltura  di  Foggia,
inserita nell'elenco  di  cui  all'art.  13,  comma  7,  del  decreto
legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  quale  Autorita'  pubblica  di
controllo  designata  della  denominazione  di  origine   controllata
«Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere»; 
  Vista la nota prot. 14808 del  22  novembre  2011  trasmessa  dalla
Regione Puglia con la quale e' stato espresso  il  parere  favorevole
sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario  presentati  dalla
Camera di commercio industria artigianato  e  agricoltura  di  Foggia
nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto
dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61; 
  Vista la comunicazione del 2 dicembre 2011 con la quale la  Regione
Puglia ha individuato, ai sensi dell'art. 19, comma  5,  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale sistema di  rintracciabilita'
delle partite di vino confezionate DOC  «Tavoliere  delle  Puglie»  o
«Tavoliere», il riferimento del lotto di cui all'art. 13 del  decreto
legislativo n. 109/1992; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari  inoltrata  dalla  Camera   di   commercio   industria
artigianato e agricoltura  di  Foggia  quale  autorita'  pubblica  di
controllo designata per la denominazione di  origine  controllata  di
cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di designazione della Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di Foggia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Camera di commercio industria artigianato  e  agricoltura  di
Foggia, con sede in Foggia, via Dante  Alighieri,  27,  e'  designata
quale autorita' pubblica  allo  svolgimento  dei  controlli  previsti
dall'art.  118-septdecies  del  Regolamento  (CE)   n.   1234/07,   e
successive disposizioni applicative,  per  la  DOC  «Tavoliere  delle
Puglie» o «Tavoliere» nei confronti  di  tutti  i  soggetti  presenti
nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione  di
origine.