Art. 2 
 
  1. La Camera di commercio industria artigianato  e  agricoltura  di
Foggia di  cui  all'art.  1,  di  seguito  denominata  «struttura  di
controllo  designata»,  dovra'  assicurare  che,  conformemente  alle
prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi  produttivi
ed i prodotti certificati nella  predetta  denominazione  di  origine
rispondano  ai  requisiti  stabiliti  nel  relativo  disciplinare  di
produzione. 
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: 
    a) la Regione, gli uffici competenti della Camera  di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura,  la  Provincia  ed  i  Comuni
competenti  per  il   territorio   di   produzione   della   predetta
denominazione di origine sono tenuti a mettere a  disposizione  della
struttura di controllo  designata,  a  titolo  gratuito,  ogni  utile
documentazione in formato  cartaceo  e,  ove  possibile,  in  formato
elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario  viticolo
e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni
vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli  esami  analitici  ed
organolettici   e   ogni   altra   documentazione   utile   ai   fini
dell'applicazione dell'attivita' di controllo; 
    b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del  presente  decreto,
immessi  nel  sistema  di  controllo  rilasciano  alla  struttura  di
controllo  designata,  sotto  la  propria  responsabilita',  per   le
produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora  in
giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione  del
presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformita'  ai
requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e  dei
processi adottati relativamente ai  periodi  precedenti  l'avvio  del
controllo.