Art. 4 
 
  1. Il presente incarico puo' essere sospeso o revocato con  decreto
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora
vengano meno i requisiti che ne hanno determinato  la  concessione  e
nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art.  3
del presente decreto. 
  2. L'incarico  conferito  con  il  presente  decreto  ha  validita'
triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
decreto ministeriale 2 novembre 2010. 
  Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma
5  del  decreto  ministeriale  2  novembre  2010,   deve   comunicare
all'Ispettorato centrale della tutela della  qualita'  e  repressione
frodi  dei  prodotti  agroalimentari,  l'intenzione   di   confermare
l'indicazione della struttura  di  controllo  di  cui  all'art.  1  o
proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli   iscritti
nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre