Articolo 9 Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni 9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina sono effettuate per via telematica. In particolare: a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso e' riservato all'operatore medesimo; b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME. 9.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta: a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo; b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo; c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo. 9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.