(Allegato-art. 9)
                             Articolo 9 
 
       Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni 
 
9.1  Ove  non  diversamente   disposto,   la   comunicazione   e   la
pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina
sono effettuate per via telematica. In particolare: 
a) la comunicazione ad un operatore avviene  attraverso  la  messa  a
disposizione di dati e di  informazioni  sulla  sezione  del  sistema
informatico  del  GME  il  cui  accesso  e'  riservato  all'operatore
medesimo; 
b) la pubblicazione avviene attraverso la  messa  a  disposizione  di
dati e di informazioni sulla sezione ad  accesso  non  riservato  del
sistema informatico del GME. 
9.2 Le offerte presentate dagli  operatori  si  considerano  ricevute
alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico  del  GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta: 
a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore  08,00
e le ore 17,00 di un giorno lavorativo; 
b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello  di
ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un  giorno
lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un  giorno  non
lavorativo; 
c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta  tra  le  ore
00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo. 
9.3 Ai fini della determinazione  dell'orario  di  ricezione  di  una
comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME.  Nel  caso  in
cui una comunicazione avvenga per via telematica,  fa  fede  l'orario
del sistema informatico del GME.