(Allegato-art. 103)
                            Articolo 103 
 
                    Esecuzione delle transazioni 
 
103.1  Durante  la  contrattazione  le  transazioni   sono   eseguite
attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri: 
a)  nel  caso  di  proposta  di  acquisto  con  limite   di   prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con proposte  di  vendita  a  prezzo
inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e  secondo  l'ordine
di priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6; 
b)  nel  caso  di  proposta  di  vendita  con   limite   di   prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con proposte di  acquisto  a  prezzi
uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di
priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6; 
c)  nel  caso  di  proposta  di  acquisto  senza  limite  di  prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con una o piu'  offerte  di  vendita
con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente  al  momento
dell'immissione della  proposta  di  acquisto,  secondo  l'ordine  di
priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6; 
d)  nel  caso  di  proposta  di  vendita  senza  limite  di   prezzo,
l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte  di  acquisto
con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al  momento
dell'immissione  della  proposta  di  vendita,  secondo  l'ordine  di
priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6. 
103.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento  automatico,
il prezzo e' pari al prezzo della proposta avente priorita' temporale
superiore. 
103.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con  limite  di
prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente  con  il
prezzo e la priorita' temporale della proposta originaria.  Nel  caso
di esecuzione parziale di una proposta senza  limite  di  prezzo,  la
parte ineseguita viene riproposta automaticamente  con  la  priorita'
temporale della proposta originaria  ed  il  prezzo  pari  all'ultimo
prezzo di esecuzione della parte eseguita.