Articolo 103 Esecuzione delle transazioni 103.1 Durante la contrattazione le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri: a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6; b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6; c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di vendita con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell'immissione della proposta di acquisto, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6; d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'immissione della proposta di vendita, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 101, comma 101.6. 103.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo e' pari al prezzo della proposta avente priorita' temporale superiore. 103.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorita' temporale della proposta originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorita' temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.