Articolo 10 Sicurezza di accesso 10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticita' delle transazioni. 10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.