(Allegato-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                        Sicurezza di accesso 
 
10.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure,
definite nelle DTF, finalizzate a garantire il  riconoscimento  degli
operatori e l'autenticita' delle transazioni. 
10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati  i
codici di accesso e  ogni  altro  dato  o  strumento  necessario  per
l'accesso al sistema informatico del GME.