(Allegato-art. 108)
                            Articolo 108 
 
                            Fatturazione 
 
108.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalita' ed entro
i termini definiti nelle DTF, il GME: 
a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli  importi  relativi
alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso; 
b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi
alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso. 
108.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 108.1,
lettera b), gli operatori emettono fattura, per gli importi indicati,
nei confronti del GME. 
108.3 I termini e le modalita' della fatturazione nei  confronti  del
GME, di cui al precedente comma 108.2 sono definiti nelle DTF. 
108.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi  108.1
e 108.2 sono rese disponibili agli operatori, secondo le modalita' ed
entro i termini definiti nelle DTF. 
108.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi  108.1
e 108.2 evidenziano almeno i seguenti elementi, ove applicabili: 
a) le quantita' dei certificati verdi negoziati; 
b) il prezzo a cui le quantita' di cui  alla  precedente  lettera  a)
sono state negoziate; 
c) le partite fiscali; 
d) l'importo totale.