Articolo 108 Fatturazione 108.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME: a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso; b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso. 108.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 108.1, lettera b), gli operatori emettono fattura, per gli importi indicati, nei confronti del GME. 108.3 I termini e le modalita' della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 108.2 sono definiti nelle DTF. 108.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 108.1 e 108.2 sono rese disponibili agli operatori, secondo le modalita' ed entro i termini definiti nelle DTF. 108.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 108.1 e 108.2 evidenziano almeno i seguenti elementi, ove applicabili: a) le quantita' dei certificati verdi negoziati; b) il prezzo a cui le quantita' di cui alla precedente lettera a) sono state negoziate; c) le partite fiscali; d) l'importo totale.