(Allegato-art. 110)
                            Articolo 110 
 
           Pagamenti del GME nei confronti degli operatori 
 
110.1 Il GME effettua  i  pagamenti  nei  confronti  degli  operatori
propri  creditori  per  un  importo  pari   al   controvalore   delle
transazioni secondo le modalita' e entro  i  termini  definiti  nelle
DTF.