Articolo 111 Violazioni della Disciplina e delle DTF 111.1 Sono considerate violazioni della Disciplina e delle DTF i seguenti comportamenti: a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte; b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo; c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che cio' avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorita' competenti; d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME; e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte; f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.