(Allegato-art. 111)
                            Articolo 111 
 
               Violazioni della Disciplina e delle DTF 
 
111.1 Sono considerate violazioni della  Disciplina  e  delle  DTF  i
seguenti comportamenti: 
a)  la  negligenza,  l'imprudenza  e  l'imperizia  nell'utilizzo  dei
sistemi di comunicazione e di invio delle offerte; 
b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni  di  cui
al successivo Capo II del presente Titolo; 
c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate  relative  ad
operatori  terzi,  o  all'operatore   stesso,   e   riguardanti,   in
particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni
altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME  e
il contenuto delle offerte presentate  da  operatori  terzi  al  GME,
salvo che cio' avvenga  per  l'adempimento  di  obblighi  imposti  da
leggi, regolamenti o provvedimenti di autorita' competenti; 
d) il tentativo di accesso non  autorizzato  ad  aree  riservate  del
sistema informatico del GME; 
e) tutte le  forme  di  utilizzo,  a  fini  dolosi,  dei  sistemi  di
comunicazione e di invio delle offerte; 
f) ogni altro  comportamento  contrario  agli  ordinari  principi  di
correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.3.