(Allegato-art. 112)
                            Articolo 112 
 
                              Sanzioni 
 
112.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza  delle  violazioni  di
cui al precedente Articolo 111, irroga  all'operatore,  nel  rispetto
del principio di uguaglianza e parita' di trattamento,  tenuto  conto
della gravita' della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la
gradualita' di cui al successivo Articolo 113, le seguenti sanzioni: 
a) richiamo scritto in forma privata; 
b) richiamo scritto in forma pubblica; 
c) sanzione pecuniaria; 
d) sospensione dell'operatore dal mercato; 
e) esclusione dell'operatore dal mercato. 
112.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di  sospensione  o
esclusione dal mercato, all'operatore puo' essere concesso, sotto  il
controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni  ancora
aperte, nonche' l'effettuazione delle eventuali operazioni  a  questa
imprescindibilmente connesse. 
112.3  Rilevata  una  violazione,  il  GME  invia  all'operatore  una
comunicazione contenente: 
a) la descrizione dell'ipotesi di violazione; 
b) la fissazione di un termine, non inferiore  a  dieci  giorni,  per
l'eventuale presentazione di memorie e documenti  e  per  l'eventuale
richiesta di audizione. 
112.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la  data
della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso
in cui l'operatore non partecipi  all'audizione,  e  questa  non  sia
differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME
procede sulla base degli elementi acquisiti. 
112.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale
sanzione,  ovvero  dispone  l'archiviazione  della  procedura,  entro
trenta giorni dall'invio della comunicazione  di  cui  al  precedente
comma 112.3. 
112.6 Nel caso in cui  le  violazioni  siano  tali  da  compromettere
gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in
via   cautelativa   sospende   l'operatore   dal   mercato    durante
l'espletamento della procedura sanzionatoria. 
112.7 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, e'
notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al  Ministero
dello Sviluppo Economico.