Articolo 113 Gradualita' delle sanzioni 113.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto in forma privata; b) richiamo scritto in forma pubblica; c) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di un mese. 113.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto in forma pubblica; b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di un anno. 113.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di diciotto mesi. b) esclusione dal mercato. 113.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 113.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del mercato, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di tre anni; b) esclusione dal mercato. 113.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di cui ai precedenti commi 113.1, lettera c), 113.2, lettera b), 113.3, lettera a) e 113.4, lettera a), il GME puo' irrogare una sanzione pecuniaria non inferiore ad euro cinquantamila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.