(Allegato-art. 113)
                            Articolo 113 
 
                     Gradualita' delle sanzioni 
 
113.1  Nei  casi  in  cui  le  violazioni  siano   dovute   a   colpa
dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: 
a) richiamo scritto in forma privata; 
b) richiamo scritto in forma pubblica; 
c) sospensione dal mercato, per un periodo  non  inferiore  a  cinque
giorni  e  non  superiore  ad  un  mese.  In  caso  di  recidiva,  la
sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di un mese. 
113.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma  113.1
abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del  mercato,
il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: 
a) richiamo scritto in forma pubblica; 
b) sospensione dal mercato, per un periodo non inferiore ad un mese e
non superiore a un anno. In caso  di  recidiva,  la  sospensione  dal
mercato e' disposta per un periodo di un anno. 
113.3  Nei  casi  in  cui  le  violazioni   siano   dovute   a   dolo
dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: 
a) sospensione dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi  e
non superiore a diciotto mesi. In caso di  recidiva,  la  sospensione
dal mercato e' disposta per un periodo di diciotto mesi. 
b) esclusione dal mercato. 
113.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma  113.3
abbiano determinato turbative al corretto funzionamento del  mercato,
il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni: 
a) sospensione dal mercato per un periodo non  inferiore  a  diciotto
mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la  sospensione
dal mercato e' disposta per un periodo di tre anni; 
b) esclusione dal mercato. 
113.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal  mercato  di
cui ai precedenti commi 113.1, lettera c), 113.2, lettera b),  113.3,
lettera a) e 113.4, lettera a), il GME  puo'  irrogare  una  sanzione
pecuniaria non inferiore ad euro cinquantamila/00 e non superiore  ad
euro centomilioni/00.