Articolo 114 Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo 114.1 Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 90 e Articolo 113, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero irroga la sanzione pecuniaria di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5, nei seguenti casi: a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.1. La sospensione e' disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione; b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 75, comma 75.1, lettera d), Articolo 77 e Articolo 100. La sospensione e' disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, e' disposta l'esclusione dell'operatore dal mercato. 114.2 Il GME su richiesta di Terna sospende l'operatore dal mercato, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Terna. 114.3 L'Articolo 114, comma 114.1, lettera b), non si applica agli operatori di cui all'Articolo 15.