(Allegato-art. 114)
                            Articolo 114 
 
Sospensione per inadempimento di  obblighi  di  comunicazione  e  per
                 mancato pagamento del corrispettivo 
 
114.1 Oltre che  nei  casi  previsti  ai  precedenti  Articolo  90  e
Articolo 113, il GME sospende l'operatore dal mercato, ovvero  irroga
la sanzione pecuniaria di  cui  al  precedente  Articolo  113,  comma
113.5, nei seguenti casi: 
a)  nel  caso  in  cui  l'operatore  non   adempia   all'obbligo   di
comunicazione di cui  al  precedente  Articolo  19,  comma  19.1.  La
sospensione e' disposta fino alla data di  ricezione,  da  parte  del
GME, di tale comunicazione; 
b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo  di  pagamento
dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1  e  7.2,
secondo quanto  previsto  ai  precedenti  Articolo  75,  comma  75.1,
lettera d), Articolo 77 e Articolo 100. La  sospensione  e'  disposta
fino alla data dell'avvenuto adempimento di  tale  obbligo  da  parte
dell'operatore e comunque per un periodo non superiore  a  sei  mesi,
decorso inutilmente il quale, e' disposta l'esclusione dell'operatore
dal mercato. 
114.2 Il GME su richiesta di Terna sospende l'operatore dal  mercato,
qualora l'operatore stesso  risulti  inadempiente  nei  confronti  di
Terna. 
114.3 L'Articolo 114, comma 114.1, lettera b), non  si  applica  agli
operatori di cui all'Articolo 15.