(Allegato-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                 Requisiti di ammissione al mercato 
 
11.1 Possono partecipare al mercato i  soggetti  dotati  di  adeguata
professionalita' e competenza nell'utilizzo di sistemi  telematici  e
dei sistemi di sicurezza ad essi  relativi,  ovvero  i  soggetti  che
dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale  professionalita'
e competenza. 
11.2 Non possono partecipare al mercato: 
a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica  la
pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato,
alla reclusione per il delitto di cui  all'articolo  501  del  codice
penale,  o  per  uno  dei  delitti  contro   l'inviolabilita'   della
segretezza delle comunicazioni informatiche  o  telematiche  previsti
agli articoli 617 quater,  quinquies  e  sexies  del  codice  penale,
ovvero per il delitto di frode informatica di  cui  all'articolo  640
ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno
dello Stato o di un altro ente  pubblico  di  cui  all'articolo  640,
comma 2, n. 1, del codice penale, nonche' per i reati in  materia  di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs.  10  marzo
2000, n. 74 ; 
b) coloro che siano stati esclusi  dal  mercato,  salvo  il  caso  di
esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20. 
11.3 Nel caso  in  cui  il  soggetto  interessato  all'ammissione  al
mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente
comma 11.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante
ovvero al soggetto munito dei necessari poteri. 
11.4 Con riferimento alle fattispecie  disciplinate  in  tutto  o  in
parte da ordinamenti stranieri, la  verifica  della  sussistenza  dei
requisiti previsti dai precedenti commi 11.2  e  11.3  e'  effettuata
sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a  cura  del
GME.