Articolo 11 Requisiti di ammissione al mercato 11.1 Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata professionalita' e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalita' e competenza. 11.2 Non possono partecipare al mercato: a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilita' della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti agli articoli 617 quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale, ovvero per il reato di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale, nonche' per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ; b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20. 11.3 Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente comma 11.2 sono riferite al titolare, ovvero al legale rappresentante ovvero al soggetto munito dei necessari poteri. 11.4 Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 11.2 e 11.3 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del GME.