(Allegato-art. 115)
                            Articolo 115 
 
                     Pubblicita' delle sanzioni 
 
115.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al  precedente  Articolo
112, comma 112.1, lettere b), c), d) ed e), viene  data  pubblicita',
mediante pubblicazione sul  sito  internet  del  GME,  decorsi  dieci
giorni dalla notifica del  provvedimento  all'operatore  interessato,
salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio dei  Probiviri.
In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione e' resa  pubblica,
unitamente alla decisione confermativa del  Collegio  dei  Probiviri,
successivamente alla notifica della decisione.