Articolo 115 Pubblicita' delle sanzioni 115.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicita', mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio dei Probiviri. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione e' resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.