Articolo 119 Contestazione dell'esito dei mercati 119.1 L'operatore puo' contestare l'esito di ciascuno dei mercati in cui si articola il MPE, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.