(Allegato-art. 119)
                            Articolo 119 
 
                Contestazione dell'esito dei mercati 
 
119.1 L'operatore puo' contestare l'esito di ciascuno dei mercati  in
cui si articola il MPE, relativamente  agli  esiti  del  processo  di
accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui  tali
offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro  le
ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a  quello  in  cui
tali esiti sono comunicati all'operatore.