(Allegato-art. 120)
                            Articolo 120 
 
           Contestazione delle operazioni di liquidazione 
 
120.1  L'operatore  puo'  contestare  l'esito  delle  operazioni   di
liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I, inviando  comunicazione  al
GME entro le ore 16,00 del secondo  giorno  lavorativo  successivo  a
quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.