Articolo 122 Verifica delle contestazioni 122.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 118, Articolo 119, Articolo 120 e Articolo 121 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni. 122.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sul MGP o sul MI, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al prodotto, se positivo, tra la quantita' specificata nell'offerta e: a) la differenza tra l'onere di sbilanciamento in aumento, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce, qualora la contestazione riguardi un'offerta di acquisto; b) la differenza tra il prezzo determinatosi sul mercato cui l'offerta si riferisce e l'onere di sbilanciamento in diminuzione, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, qualora la contestazione riguardi un'offerta di vendita. 122.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata congrua o non accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente subito dall'operatore, purche' dallo stesso adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque percento delle maggiori partite economiche di mercato elettrico che sarebbero derivate dall'offerta in assenza di tale errore od omissione. 122.4 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 122.2 e 122.3, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo. 122.5 I limiti previsti ai precedenti commi 122.2 e 122.3, si applicano, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri, di cui al successivo Articolo 131, e a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 134 e Articolo 135, comma 135.2. 122.6 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 120 e Articolo 121 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche. 122.7 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.