(Allegato-art. 122)
                            Articolo 122 
 
                    Verifica delle contestazioni 
 
122.1  Il  GME  comunica  all'operatore  interessato  l'esito   della
verifica delle contestazioni  di  cui  ai  precedenti  Articolo  118,
Articolo 119, Articolo 120 e Articolo 121  entro  le  ore  16,00  del
secondo giorno lavorativo successivo al termine per la  presentazione
di tali contestazioni. 
122.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo  118  e
Articolo 119, relativa ad un'offerta non risultata valida o  congrua,
ovvero non accettata sul MGP o sul  MI,  sia  accolta  in  quanto  la
decisione del GME oggetto della contestazione  risulta  essere  stata
viziata da errore od omissione imputabile al GME,  nel  caso  in  cui
l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza  della  decisione
del GME oggetto della contestazione, il GME  riconosce  all'operatore
interessato unicamente un importo a  titolo  di  indennizzo  pari  al
prodotto, se positivo, tra la quantita' specificata nell'offerta e: 
a) la differenza tra  l'onere  di  sbilanciamento  in  aumento,  come
determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, e  il  prezzo
determinatosi sul mercato cui  l'offerta  si  riferisce,  qualora  la
contestazione riguardi un'offerta di acquisto; 
b)  la  differenza  tra  il  prezzo  determinatosi  sul  mercato  cui
l'offerta si riferisce e l'onere di  sbilanciamento  in  diminuzione,
come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti,  qualora
la contestazione riguardi un'offerta di vendita. 
122.3 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo
118 e Articolo 119, relativa ad un'offerta non  risultata  congrua  o
non accettata sul MSD sia accolta in  quanto  la  decisione  del  GME
oggetto della  contestazione  risulta  essere  stata  determinata  da
errore od omissione imputabile al GME,  nel  caso  in  cui  l'offerta
stessa sarebbe stata accettata in assenza  della  decisione  del  GME
oggetto  della  contestazione,   il   GME   riconosce   all'operatore
interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo  commisurato
al danno effettivamente subito dall'operatore, purche'  dallo  stesso
adeguatamente  documentato,  e  comunque  non  superiore  al   cinque
percento delle maggiori partite economiche di mercato  elettrico  che
sarebbero  derivate  dall'offerta  in  assenza  di  tale  errore   od
omissione. 
122.4 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a  titolo  di
indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 122.2 e 122.3, comporta  la
rinuncia, da parte dell'operatore, ai  rimedi  di  risoluzione  delle
controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo. 
122.5 I limiti  previsti  ai  precedenti  commi  122.2  e  122.3,  si
applicano, con riferimento alle contestazioni ivi  indicate  ed  alle
eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni
del Collegio dei Probiviri, di cui al successivo Articolo  131,  e  a
quelle in esito alle procedure di  arbitrato  di  cui  ai  successivi
Articolo 134 e Articolo 135, comma 135.2. 
122.6 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo
120 e Articolo 121 sia accolta,  il  GME  provvede  alle  conseguenti
rettifiche. 
122.7 L'accoglimento di una contestazione non  comporta  la  modifica
dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.