(Allegato-art. 126)
                            Articolo 126 
 
           Contestazione delle operazioni di liquidazione 
 
126.1  L'operatore  puo'  contestare  l'esito  delle  operazioni   di
liquidazione di cui al Titolo IV, Capo I  inviando  comunicazione  al
GME entro le ore 16,00 del secondo  giorno  lavorativo  successivo  a
quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.