Articolo 127 Contestazione delle operazioni di fatturazione 127.1 L'operatore puo' contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 75, comma 75.1. 127.2 Nel caso di cui al precedente comma 127.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata al precedente Articolo 91.