(Allegato-art. 127)
                            Articolo 127 
 
           Contestazione delle operazioni di fatturazione 
 
127.1  L'operatore  puo'  contestare  l'esito  delle  operazioni   di
fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II inviando una  comunicazione
al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo  a
quello di emissione della fattura o di invio delle  comunicazioni  di
cui al precedente Articolo 75, comma 75.1. 
127.2 Nel caso di cui al precedente comma 127.1, il  GME  sospende  i
pagamenti relativi alle operazioni oggetto  di  contestazione.  Sulle
somme  risultanti  dovute   in   esito   alle   contestazioni,   sono
riconosciuti  gli  interessi  di  mora  nella  misura   indicata   al
precedente Articolo 91.