Articolo 128 Verifica delle contestazioni 128.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui alla presente sezione entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della contestazione. 128.2 Qualora una contestazione di cui alla presente sezione sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro. 128.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 128.2 comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo. 128.4 Il limite previsto al precedente comma 128.2, si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni del Collegio dei Probiviri di cui al successivo Articolo 131, ed a quelle in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III. 128.5 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo 126 e Articolo 127 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche. 128.6 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.