(Allegato-art. 128)
                            Articolo 128 
 
                    Verifica delle contestazioni 
 
128.1  Il  GME  comunica  all'operatore  interessato  l'esito   della
verifica delle contestazioni di cui alla presente  sezione  entro  le
ore 16,00 del secondo giorno  lavorativo  successivo  al  ricevimento
della contestazione. 
128.2 Qualora una contestazione di  cui  alla  presente  sezione  sia
accolta in quanto la decisione del GME  oggetto  della  contestazione
risulta essere stata viziata da errore  od  omissione  imputabile  al
GME, il GME stesso riconosce all'operatore interessato un  importo  a
titolo di indennizzo pari ad un massimo di diecimila euro. 
128.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a  titolo  di
indennizzo, ai sensi del precedente comma 128.2 comporta la rinuncia,
da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle  controversie
previsti al successivo Capo III del presente Titolo. 
128.4 Il limite previsto al precedente comma 128.2, si  applica,  con
riferimento  alle  contestazioni  ivi  indicate  ed  alle   eventuali
controversie da  queste  derivanti,  anche  alle  determinazioni  del
Collegio dei Probiviri di cui al successivo Articolo 131, ed a quelle
in esito alle procedure di arbitrato di cui al successivo Capo III. 
128.5 Nel caso in cui una contestazione di cui ai precedenti Articolo
126 e Articolo 127 sia accolta,  il  GME  provvede  alle  conseguenti
rettifiche. 
128.6 L'accoglimento di una contestazione non  comporta  la  modifica
dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.