(Allegato-art. 130)
                            Articolo 130 
 
                    Verifica delle contestazioni 
 
130.1 Il GME, entro il  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  di
ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della
verifica. Qualora la contestazione venga accolta,  il  GME  riconosce
all'operatore unicamente un importo a titolo di  indennizzo  pari  al
maggior costo o al minor ricavo  derivante  all'operatore  dall'esito
del  MCV  oggetto  della  contestazione.  Tale  indennizzo  non  puo'
comunque essere superiore,  per  ciascun  certificato  verde  oggetto
della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione: 
a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo,  alla
differenza tra il prezzo massimo  delle  transazioni  eseguite  nella
sessione e il prezzo indicato nella proposta; 
b) nel caso di proposte di vendita con indicazione  di  prezzo,  alla
differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo  minimo
delle transazioni eseguite nella sessione; 
c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla  differenza
tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni  eseguite
nella sessione.