Articolo 130 Verifica delle contestazioni 130.1 Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della verifica. Qualora la contestazione venga accolta, il GME riconosce all'operatore unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al maggior costo o al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito del MCV oggetto della contestazione. Tale indennizzo non puo' comunque essere superiore, per ciascun certificato verde oggetto della proposta di negoziazione a cui si riferisce la contestazione: a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella sessione e il prezzo indicato nella proposta; b) nel caso di proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione; c) nel caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza tra il prezzo massimo ed il prezzo minimo delle transazioni eseguite nella sessione.