(Allegato-art. 132)
                            Articolo 132 
 
                  Ricorso al Collegio dei Probiviri 
 
132.1 L'operatore, qualora non accetti l'esito della  verifica  delle
contestazioni di cui ai  precedenti  Articolo  122,  Articolo  128  e
Articolo 130 puo' proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. 
132.2 Oltre a quanto  previsto  dal  precedente  Articolo  116  e  al
precedente  comma  132.1,  il  Collegio  dei  Probiviri  e'  altresi'
competente su ogni altra  controversia  insorta  tra  il  GME  e  gli
operatori in ordine all'interpretazione ed  alla  applicazione  della
Disciplina e delle DTF, fatto salvo  quanto  previsto  al  successivo
Articolo 135, comma 135.1. 
132.3  I   ricorsi   al   Collegio   dei   Probiviri,   a   pena   di
inammissibilita', sono presentati mediante deposito  presso  il  GME,
ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da: 
a) la comunicazione del provvedimento di  diniego  di  ammissione  al
mercato, o 
b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o 
c) la comunicazione dell'esito della  verifica  della  contestazione,
oppure 
d)  la  pubblicazione  o  la  comunicazione  della  decisione  o  del
provvedimento avverso il quale si intende proporre ricorso. 
132.4 Il ricorso, sottoscritto dall'operatore deve contenere, a  pena
di inammissibilita', almeno l'indicazione di: 
a) decisione del GME oggetto del ricorso; 
b) motivi del ricorso; 
c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l'esito della verifica delle
contestazioni di cui ai  precedenti  Articolo  122,  Articolo  128  e
Articolo 130, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e
b), mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione.