Articolo 132 Ricorso al Collegio dei Probiviri 132.1 L'operatore, qualora non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130 puo' proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. 132.2 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 116 e al precedente comma 132.1, il Collegio dei Probiviri e' altresi' competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione della Disciplina e delle DTF, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1. 132.3 I ricorsi al Collegio dei Probiviri, a pena di inammissibilita', sono presentati mediante deposito presso il GME, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da: a) la comunicazione del provvedimento di diniego di ammissione al mercato, o b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o c) la comunicazione dell'esito della verifica della contestazione, oppure d) la pubblicazione o la comunicazione della decisione o del provvedimento avverso il quale si intende proporre ricorso. 132.4 Il ricorso, sottoscritto dall'operatore deve contenere, a pena di inammissibilita', almeno l'indicazione di: a) decisione del GME oggetto del ricorso; b) motivi del ricorso; c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 122, Articolo 128 e Articolo 130, oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b), mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione.