Articolo 133 Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie finanziarie 133.1 Qualora la verifica delle garanzie finanziarie di cui al precedente Articolo 79, comma 79.6, ovvero la verifica della lettera di aggiornamento di cui al precedente Articolo 80, comma 80.3, abbia esito negativo, l'operatore puo' chiedere al Collegio dei Probiviri di effettuare una nuova verifica. 133.2 Al fine della verifica di cui al precedente comma 133.1, il Collegio dei Probiviri e' integrato da un componente tecnico scelto tra professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o economiche relative ai medesimi settori. 133.3 Il componente tecnico di cui al precedente comma 133.2 e' nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per la medesima durata. 133.4 Qualora, in esito alla nuova verifica di cui al precedente comma 133.1, vi sia parita' di voti, prevale il voto espresso dal Presidente del Collegio dei Probiviri. L'esito della verifica effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha effetto vincolante e definitivo per il GME, per l'operatore e per l'istituto affidatario.