(Allegato-art. 133)
                            Articolo 133 
 
Ricorso al Collegio dei Probiviri  per  la  verifica  delle  garanzie
                             finanziarie 
 
133.1 Qualora la  verifica  delle  garanzie  finanziarie  di  cui  al
precedente Articolo 79, comma 79.6, ovvero la verifica della  lettera
di aggiornamento di cui al precedente Articolo 80, comma 80.3,  abbia
esito negativo, l'operatore puo' chiedere al Collegio  dei  Probiviri
di effettuare una nuova verifica. 
133.2 Al fine della verifica di cui al  precedente  comma  133.1,  il
Collegio dei Probiviri e' integrato da un componente  tecnico  scelto
tra  professionisti  dotati  di  comprovata  esperienza  nei  settori
bancario e creditizio, ovvero tra professori ordinari  di  discipline
giuridiche o economiche relative ai medesimi settori. 
133.3 Il componente tecnico di  cui  al  precedente  comma  133.2  e'
nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del  GME,  per
un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile una sola  volta  per
la medesima durata. 
133.4 Qualora, in esito alla nuova  verifica  di  cui  al  precedente
comma 133.1, vi sia parita' di voti, prevale  il  voto  espresso  dal
Presidente  del  Collegio  dei  Probiviri.  L'esito  della   verifica
effettuata dal Collegio dei Probiviri in composizione  integrata,  ha
effetto vincolante e definitivo per il GME,  per  l'operatore  e  per
l'istituto affidatario.