(Allegato-art. 134)
                            Articolo 134 
 
                         Collegio arbitrale 
 
134.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo  135,  comma
135.1, qualunque controversia insorta tra  il  GME  e  gli  operatori
relativa all'interpretazione e all'applicazione  della  Disciplina  e
delle DTF e' risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale. 
134.2  Costituisce  condizione  necessaria  per  l'attivazione  della
procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri. 
134.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per
le decisioni del Collegio arbitrale, il  quale  ha  ogni  piu'  ampio
potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna. 
134.4 Il procedimento arbitrale  deve  essere  promosso,  a  pena  di
decadenza, entro trenta giorni dalla  notifica  della  decisione  del
Collegio dei Probiviri. 
134.5 Il Collegio arbitrale e' composto da tre  membri,  di  cui  uno
nominato dal  GME,  uno  nominato  dall'operatore  e  un  terzo,  con
funzioni di Presidente,  nominato  di  comune  accordo  da  entrambi,
ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale  di  Roma,
ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile. 
134.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento
arbitrale e' svolto secondo le disposizioni contenute  agli  articoli
806 e seguenti del codice di procedura civile. 
134.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.