Articolo 134 Collegio arbitrale 134.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 135, comma 135.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione della Disciplina e delle DTF e' risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale. 134.2 Costituisce condizione necessaria per l'attivazione della procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri. 134.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni piu' ampio potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna. 134.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri. 134.5 Il Collegio arbitrale e' composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile. 134.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale e' svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 134.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.