Articolo 135 Risoluzione delle controversie 135.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 89, comma 89.4 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale: a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2; b) degli importi di cui al precedente Articolo 112, comma 112.1, lettera c); c) dell'importo di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5. 135.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 135.1, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorita'.