(Allegato-art. 135)
                            Articolo 135 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
135.1 Oltre che nei casi di cui al precedente Articolo 89, comma 89.4
sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le
controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale: 
a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo  7,  commi  7.1  e
7.2; 
b) degli importi di cui al  precedente  Articolo  112,  comma  112.1,
lettera c); 
c) dell'importo di cui al precedente Articolo 113, comma 113.5. 
135.2 Fatto salvo quanto  previsto  al  precedente  comma  135.1,  su
richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME
e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il  ricorso
a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorita'.