Articolo 137 Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul MGP 137.1 Secondo quanto previsto nella disciplina di dispacciamento: a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed entro il termine stabilito nelle DTF, comunica a Terna, per ciascuna zona geografica e per ciascun periodo rilevante, la quantita' totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul MGP riferite a punti di offerta in prelievo; b) Terna, entro il termine stabilito nelle DTF, puo' presentare sul MGP offerte integrative di acquisto o vendita secondo i criteri stabiliti nella disciplina del dispacciamento. Con riferimento a tali offerte, non si applica quanto previsto al precedente Articolo 38,commi 38.5 e 38.6. 137.2 Il GME pubblica sul proprio sito internet le quantita' offerte da Terna ai sensi del precedente comma 137.1.