(Allegato-art. 137)
                            Articolo 137 
 
Disposizioni transitorie in materia di presentazione di  offerte  sul
                                 MGP 
 
137.1 Secondo quanto previsto nella disciplina di dispacciamento: 
a) il GME, dopo la chiusura del MGP ed  entro  il  termine  stabilito
nelle DTF, comunica a Terna,  per  ciascuna  zona  geografica  e  per
ciascun periodo rilevante, la quantita' totale di  energia  elettrica
relativa alle offerte di acquisto presentate sul MGP riferite a punti
di offerta in prelievo; 
b) Terna, entro il termine stabilito nelle DTF, puo'  presentare  sul
MGP offerte integrative di  acquisto  o  vendita  secondo  i  criteri
stabiliti nella disciplina del dispacciamento. Con riferimento a tali
offerte, non  si  applica  quanto  previsto  al  precedente  Articolo
38,commi 38.5 e 38.6. 
137.2 Il GME pubblica sul proprio sito internet le quantita'  offerte
da Terna ai sensi del precedente comma 137.1.