Articolo 138 Disposizioni transitorie in materia di garanzie, liquidazione e fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti 138.1 Con apposita convenzione tra il GME e Terna, sono definite le modalita' ed i termini per la liquidazione, fatturazione delle partite economiche e per la regolazione dei pagamenti relativi alle offerte presentate da Terna sul MGP ai sensi del precedente Articolo 137, comma 137.1. 138.2 Le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo il precedente Allegato 3 alla Disciplina continuano a produrre effetti per la sola partecipazione al MPE e fino allo spirare del termine di validita' ed efficacia delle stesse. Le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo il precedente Allegato 5 alla Disciplina continuano a produrre effetti per la sola partecipazione al MPE ed alla PCE e fino allo spirare del termine di validita' ed efficacia delle stesse. Le fideiussioni di cui ai precedenti Allegati 3 e 5 della Disciplina potranno essere aggiornate, ai sensi del precedente Articolo 80, comma 80.2, qualora le stesse siano state preventivamente rese conformi ed adeguate agli Allegato 5 e 7 alla presente Disciplina, secondo le modalita' definite dal GME. 138.3 Ai fini della copertura delle obbligazioni assunte successivamente all'entrata in vigore della presente Disciplina, le garanzie prestate nella forma di fideiussioni a prima richiesta, secondo modelli precedenti rispetto a quello di cui all'Allegato 3 sono considerate valide ed efficaci anche ai fini della partecipazione al MTE solo qualora tali modelli siano resi conformi ed adeguati all'Allegato 3 alla presente Disciplina, secondo le modalita' definite dal GME.