(Allegato-art. 14)
                             Articolo 14 
 
                       Procedura di ammissione 
 
14.1 Entro quindici giorni di  calendario  dalla  data  di  ricezione
della domanda,  verificato  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
precedente Articolo 11, nonche' la regolarita'  della  documentazione
presentata, il GME  comunica  al  soggetto  interessato  l'ammissione
ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce
adeguata motivazione. Tale comunicazione  e'  effettuata  secondo  le
modalita' ed i termini definiti nelle DTF. 
14.2 Al fine della verifica del possesso  dei  requisiti  di  cui  al
precedente Articolo  11,  comma  11.1,  il  GME  puo'  richiedere  al
soggetto interessato di fornire idonea documentazione. 
14.3  Con  il  provvedimento  di  ammissione  viene  riconosciuta  la
qualifica di operatore e vengono indicati i  mercati,  elettrico  e/o
dei certificati verdi, nei quali il soggetto interessato  e'  ammesso
ad operare. 
14.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare  o  incompleta,
il  GME  comunica  al  soggetto  interessato,  secondo  le  modalita'
definite nelle DTF, gli adempimenti  necessari  per  regolarizzare  o
completare la documentazione medesima, nonche' il termine  entro  cui
provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine
di cui al precedente comma  14.1,  che  riprende  a  decorrere  dalla
ricezione, da parte del GME,  della  documentazione  regolarizzata  o
completata.