Articolo 14 Procedura di ammissione 14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonche' la regolarita' della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione e' effettuata secondo le modalita' ed i termini definiti nelle DTF. 14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME puo' richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione. 14.3 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore e vengono indicati i mercati, elettrico e/o dei certificati verdi, nei quali il soggetto interessato e' ammesso ad operare. 14.4 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalita' definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonche' il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.