Articolo 16 Elenco degli operatori ammessi al mercato 16.1 Gli operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15 sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 16.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al mercato contiene: a) codice di identificazione dell'operatore; b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito; c) mercati sui quali l'operatore e' ammesso ad operare: mercato elettrico e/o mercato dei certificati verdi; d) stato dell'operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso; e) codice di identificazione dei punti di offerta a cui l'operatore ha titolo a riferire offerte; f) codice di identificazione dei conti energia sui quali l'operatore ha titolo a registrare proposte e transazioni di acquisto e vendita di contratti a termine, secondo quanto definito nel Regolamento PCE; g) coordinate bancarie dell'operatore; h) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME; i) codice del conto su cui il GSE registra il numero dei certificati verdi in possesso dell'operatore; j) regime fiscale dell'operatore. 16.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza ovvero sede legale; mercati sui quali l'operatore e' ammesso ad operare. 16.4 Ciascun operatore puo' accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato.